E alla fine i petrolieri hanno perso la loro battaglia: il TAR del Lazio (presidente Mario Egidio Schinaia, estensore Marzio Branca, terzo giudice Alberto Novarese), ha respinto tutti i ricorsi dell’Unione Petrolifera e dei petrolieri contro la multa miliardaria loro inferta dall’Autorità Antitrust con deliberazione 8/6/2000. Nonostante i 24 avvocati e professori alla difesa delle compagnie petrolifere hanno vinto l’Antitrust e il Codacons, rappresentati in giudizio dagli avv.ti dello Stato Ivo Braguglia e Francesco Sclafani, dall’avv. Carlo Rienzi e dall’avv. Renato Lioi. Il TAR ha respinto i ricorsi ritenendo realizzata l’infrazione dell’art. 2 della l. 287/90 e realizzato il cartello da parte delle Compagnie Petrolifere che ha portato ad aumenti ingiustificati di prezzo nel nostro Paese per oltre 7 mila miliardi . Respinto anche l’intervento spiegato in appoggio ai petrolieri dalla FIGISC – Confcommercio (Gestori degli impianti) e dalla FEGICA CISL. Unica compagnia assolta dal cartello la API perché non aveva mai dato attuazione agli accordi con i gestori che hanno costituito il fondamento del cartello vietato. “Ora il Governo – ha dichiarato l’avv. Carlo Rienzi – dovrà far risarcire gli automobilisti italiani degli oltre 7 mila miliardi che sono stati loro sottratti ingiustamente in questi anni imponendo alle Compagnie la concessione di un bonus obbligatorio per ogni pieno di benzina che sarà effettuato. La sentenza è particolarmente rilevante in quanto stabilisce il principio che nel nostro paese nemmeno strutture potentissime come quelle dei petrolieri possono farla franca. La multa ovviamente è solamente simbolica ma suona pesante condanna a una prassi illegittima”. Interessante infine riprendere alcuni pezzi della sentenza circa la gravità dell’infrazione: ? Con riguardo alla gravità dell’infrazione, è opportuno premettere che la valutazione censurata risulta conforme ai criteri adottati dalla Commissione della CE con la Comunicazione 14 gennaio 1998, dal titolo ?Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA. Ai fini dell’apprezzamento circa la gravità delle infrazioni, il documento le classifica in tre categorie: poco gravi, gravi e molto gravi. A proposito di queste ultime si dispone. ?trattasi essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi?o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato??. Può dunque osservarsi come, anche alla stregua dell’orientamento seguito in sede comunitaria, il coordinamento di politiche commerciali che ? come quello in esame ? sia mirato ad incidere sul prezzo del prodotto, realizzandone l’omogeneità e il controllo, debba essere qualificata di elevata gravità?.