Si riportano di seguito i passi più salienti dell’ordinanza n. 1743/200 della 2^ sezione del TAR del Lazio (pres. A. Elefante ? rel. B. Polito): Visto il ricorso n. 10026/99, proposto dalla DIRSTAT Finanze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lioi, Carlo Rienzi, Stefano Viti, Michele Mirenghi, Marco Orlando e Mario Marconi; contro il Ministero delle Finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Ministero intimato in ordine ad istanza diffida e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di indire le procedure previste dall’art. 22 del CCNL 12.12.1996 così come attuate dal D.M. 1910/IV; Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2766/99 del 25.8.1999 ? confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 2261/99 del 23.11.1999 ? di sospensione del silenzio rifiuto impugnato ai fini dell’adozione di ogni consequenziale provvedimento esplicito dell’Amministrazione; Vista l’istanza proposta dalla ricorrente Associazione per l’ottemperanza del Ministero delle Finanze alla predetta ordinanza cautelare; Udita alla camera di consiglio del 23 febbraio 2000 la relazione del Consigliere Polito bruno Rosario; Uditi per le parti gli avv.ti Rienzi, Viti, Marconi, Sclafani; Ritenuto: – che permane la condotta omissiva dell’Amministrazione convenuta quanto all’attuazione di puntuali disposizioni del CCNL relative al personale con qualifiche dirigenziali, con lesione delle aspettative dei dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti della qualifica in posizioni organizzative ad esse peculiari che risultino disponibili per pensionamenti o scadenza di incarichi a tempo determinato; – che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 45065/99/RUD del 5.11.1999 ha chiarito che l’onere posto a carico delle singole amministrazioni dall’art. 22, comma quinto, del CCNL 12.12.1996 ? concernente l’identificazione e pubblicazione dei posti disponibili per le funzioni dirigenziali di seconda fascia; – che detti adempimenti costituiscono all’evidenza il non eludibile presupposto per la corretta utilizzazione dei funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione ad obiettive ed accertate esigenze organizzative, salvo l’interscambio delle informazioni fra i diversi dicasteri a garanzia del recepito criterio di mobilità del personale; P.Q.M. accoglie l’istanza nei termini proposta dall’Associazione ricorrente e, per l’effetto, ORDINA al Ministero delle Finanze di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 22, comma quinto, del CCNL 12.12.1996 secondo le modalità specificate nel D.M. n. 1910/IV con l’osservanza del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente ordinanza. In caso di persistente inadempimento nomina fin d’ora commissario ?ad acta? il Sottosegretario di Stato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica affinché, anche tramite di un funzionario all’uopo delegato, provveda in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui in motivazione nei trenta giorni successivi al termine assegnato all’Amministrazione?; Con l’ordinanza in oggetto il TAR ha ordinato che la copertura dei posti dirigenziali, previamente enucleati, avvenga secondo le procedure selettive ?para-concorsuali? previste dal Decreto Ministeriale 1910/IV, fortemente voluto proprio dalla DIRSTAT FINANZE. Le procedure in parola assicurano la selezione, secondo criteri certi ed oggettivi, dei migliori, e garantiscono tutti di dirigenti da scelta la cui discrezionalità spesso sfocia nell’arbitrio. In particolare s’impone la valutazione dell’anzianità di servizio, dei risultati conseguiti, dell’esperienza nel settore specifico del dirigente e, in caso di vittoria di concorso, della valutazione della posizione ricoperta in graduatoria. Solo così, ha chiarito il legale della DIRSTAT avv. prof. Carlo Rienzi, il TAR, ritiene che venga rispettato il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. nella scelta dei dirigenti.