Buoni postali fruttiferi: Il Giudice di Pace di La Spezia si è di recente (sentenza n. 3/2024) espresso su un tema molto discusso in relazione al risparmio postale, ovvero la modalità di calcolo della ritenuta fiscale sui buoni.
Secondo Poste, infatti, quest’ultima deve essere capitalizzata annualmente al netto del tasso di interesse, mentre seguendo le norme fiscali vigenti essa dovrebbe essere sottratta solamente una volta al termine del rapporto. La differenza per i consumatori sono centinaia (a volte migliaia) di euro.
Codacons: “Di recente proprio il Giudice di Pace di La Spezia, sulla scia di numerose altre pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Bergamo sentenza n. 1390 del 12/10/2020 e n. 881 del 28/04/2023; Tribunale di Vicenza ordinanza del 18/05/2021 R.g.n. 2397/2020; Giudice di Pace di Cassino n. 649 del 05/04/2022 e n. 1068 del 14/06/2022; Tribunale di Perugia n. 244/2023) ha affermato come la corretta modalità di tassazione degli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi, deve quindi fondarsi sull’art. 26 del D.p.r. n. 600/1973, secondo cui la ritenuta si applica sulla base del principio di cassa e non di quello della maturazione dei titoli, pertanto la capitalizzazione annuale (o peggio bimestrale) degli interessi al netto della ritenuta fiscale praticata dalle Poste, è da considerarsi illegittima.” Spiega l’Avv. Marco Donzelli, Presidente Nazionale del Codacons.
Per tale motivo siamo a disposizione di tutti i consumatori che vogliano avere certezze circa quanto gli è stato liquidato da Poste Italiane sui buoni postali in loro possesso. Contattateci!
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