Cronaca Giudiziaria: importante pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nel caso di ritardo del volo prenotato il passeggero ha sempre diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Nello specifico la compagnia aerea affermava che siccome il passeggero non si fosse presentato all’imbarco, in quanto avvisato del ritardo, ma fosse rimasto in hotel, comportava il mancato diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria, non avendo subito un danno.
La Corte di Cassazione però ha ribaltato l’assunto, affermando che non occorre subire un danno per godere della compensazione, essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come avvenuto nel caso in esame.
Per i giudici di Roma, esigere che il passeggero si presenti all’accettazione in aeroporto come se la comunicazione della compagnia aerea non vi fosse stata, per poi attendere lì per ore l’imbarco appare contraddittorio e illogico, nonché contrastante con la ratio dell’art. 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 quale indicata dalla Corte di Giustizia UE, ossia la tutela del passeggero.
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