Il Codacons, essendo nato allo scopo esclusivo di tutelare i consumatori, ha diritto ad essere ammesso come parte civile nel processo a Vanna Marchi e a chiedere un risarcimento, avendo subito un danno diretto dalle azioni dell`ex (almeno speriamo) regina delle televendite. E` questa in sintesi la decisione del gup di Milano, Michele Di Lecce. A differenza della precedente umiliante sentenza che ci escludeva dal processo sulla strage di Linate, vicenda in cui taluni hanno voluto, in modo avvilente, contrapporre l`intenzione del Codacons di proseguire le proprie battaglie sulla sicurezza al volo con il sacrosanto diritto al risarcimento delle vittime, finalmente è stata riconosciuta l`importanza dell`azione che il Codacons ha svolto in questi anni e può continuare a svolgere in questo processo. Potremo, ad esempio, mettere in evidenza i meccanismi perpetuati nelle televendite, da anni denunciati dal Codacons e portati all`ennesima potenza da Vanna Marchi, al punto da essere imputata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.
Il presidente del Codacons, Avv. Marco Maria Donzelli, l’ha definita: ?una storica sentenza, un riconoscimento che consente di proseguire la nostra azione a difesa della collettività, intervenendo a sostegno e a difesa degli interessi dei consumatori danneggiati, che potranno veder riconosciuti i loro diritti?.
“Da sempre il Codacons – prosegue Donzelli – denuncia casi di maghi e presunti esperti che in televisione leggono le carte, predicono il futuro, danno numeri vincenti da giocare al lotto, affittano case stupende per quattro soldi, vendono prodotti miracolosi per le diete, forniscono beni d`ogni sorta, dal valore incommensurabile, a prezzi stracciati. La battaglia però è impari. I consumatori truffati che si rivolgono a noi ogni anno sono migliaia. Ecco perché è importante tenere desta l`attenzione sul caso Vanna Marchi, come monito per i cittadini e per mostrare i rischi ed i pericoli sempre in agguato. La nostra costituzione di parte civile può servire a raggiungere quest`obiettivo ed ecco perché consideriamo questa sentenza lungimirante ed innovativa“.