Il reato previsto dall`art. 331 del codice penale (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) prevede che chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.
Ma pene ancora più severe sono previste per i capi, promotori od organizzatori, che sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. E` difficile immaginare, infatti, che ogni singolo lavoratore abbia autonomamente e singolarmente deciso di anticipare l`orario dello sciopero. Più probabile che ci sia stato qualcuno che ha organizzato il tutto. Sarà la Procura della Repubblica di Milano, comunque, ad indagare sulla vicenda (il Codacons ha presentato un esposto) e a stabilire le responsabilità. Si ricorda che, ai sensi dell`art. 2 della legge sullo sciopero (L. n. 146/1990), i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità di attuazione con un preavviso che non può essere inferiore a dieci giorni (art. 2 comma 5). Sanzioni disciplinari sono previste in caso di mancato rispetto di questa regola.
Il consumatore danneggiato che ha subito evidenti danni, può ricorrere al giudice di Pace chiedendo un risarcimento. Fino a 516 euro può farlo senza bisogno dell`assistenza di un avvocato. Il modello sarà disponibile nelle prossime ore sul sito del Codacons: www.codacons.it