Il Codacons e l’associazione utenti sportivi hanno impugnato dinanzi la Procura Federale della FIGC il provvedimento di Galliani di ieri che ha sospeso la partita Lazio-Roma. I motivi di ordine pubblico che hanno determinato la sospensione dell’incontro ? sostiene il Codacons ? non erano di competenza di Galliani, bensì della Questura e della Prefettura, presenti sul luogo degli eventi.
Ecco dunque gli interessanti stralci del ricorso presentato dal Codacons, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento con i conseguenti provvedimenti sanzionatori e risarcitori:
?Premesso
1. che nel corso della partita Lazio-Roma non si è verificato alcun fatto e/o incidente che potesse giustificare la sospensione della partita stessa;
2. che esisteva solo una strana atmosfera di paura determinata dalle frasi del premier Presidente del Consiglio che aveva affermato che non approvare il c.d. decreto spalmadebiti per le squadre di calcio avrebbe determinato una ?rivoluzione?;
3. che il presidente della Lega Calcio, per i suoi rapporti professionali e di altro genere con le squadre milanesi e quindi con il Presidente del Consiglio doveva astenersi da qualsiasi azione in merito stante anche la posizione di classifica delle squadre coinvolte;
4. che comunque non si è verificata alcuna delle ipotesi previste dal regolamento della Lega Calcio per radicare la competenza del presidente nel provvedimento di sospensione;
5. che il medesimo doveva avere sul luogo un suo delegato in grado di esprimere parere in merito e/o adottare direttamente eventuali provvedimenti di sospensione, cosa che non si risulta sia avvenuta;
6. che i motivi di ordine pubblico, se realmente sussistenti, dovevano essere accertati e certificati dal Questore e/o dal Prefetto pur presente, cosa che non risulta abbiano fatto;
7. che la sospensione della partita per motivi di ordine pubblico competeva e compete alle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e giammai al Presidente della Lega Calcio dalle cui funzioni esula completamente tale possibilità.
Tutto ciò premesso,
le associazioni in epigrafe [?] ricorrono contro il provvedimento indicato chiedendone l’annullamento con i conseguenti provvedimenti sanzionatori e risarcitori?.