E’ finita l’era degli scioperi ?selvaggi? degli autotrasportatori, che più di una volta, in Italia come all’estero, hanno creato, in particolare nel periodo estivo, gravi disagi alla popolazione. Durante le agitazioni di questa categoria professionale, infatti, si sono verificati seri problemi derivanti dalla mancata circolazione dei beni essenziali come latte, prodotti farmaceutici destinati agli ospedali, acqua potabile, nonché dei carburanti. Per non parlare poi dei problemi alla circolazione stradale, quando le agitazioni si traducono in interminabili file di TIR ?lumaca?, o quando addirittura sfociano nel blocco delle strade ed autostrade.
Ma da questa estate le cose andranno diversamente. Infatti la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha raggiunto un accordo con le Associazioni nazionali dell’Autotrasporto CUNA, UTI e FITA/CNA (quest’ultima con riserva), le quali hanno sottoscritto un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di trasporto.
Ecco i punti essenziali di tale accordo, che riguarda il trasporto merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell’intero trasporto nazionale:
1) durante gli scioperi devono essere assicurati i seguenti servizi:
– trasporto e distribuzione di stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
– trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte;
– trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie, mense, scuole, cliniche, case di cura al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e assistenza;
– trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti a tal scopo destinati;
– trasporto di materiali agli altiforni;
– trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento;
– trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%.
2) La durata massima del fermo non potrà essere superiore a 5 giorni e non potrà effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che precede e in quella che segue le festività Pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di scioglimento delle Camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni:
3) la proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali e di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada;
4) L’astensione collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori quando sia concomitante con altre astensioni collettive, relative al trasporto merci ferroviario e via mare;
5) Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali;
6)Le associazioni che contravvengono a questo protocollo non potranno, per un periodo di 2 anni, sottoscrivere accordi collettivi e saranno escluse dalle Commissioni tecniche relative ai problemi dell’autotrasporto.
Il CODACONS accoglie con favore tale codice di autoregolamentazione, e auspica che, grazie a tale accordo, gli utenti delle strade italiane ed i cittadini in generale, possano trascorrere un’estate diversa dalle precedenti, che furono caratterizzate dai gravi disagi derivanti dagli scioperi ?selvaggi? degli autotrasportatori.