COMUNICATO STAMPA
L’assegnazione della casa familiare a uno o all’altro genitore, quando finisce l’unione tra marito e moglie o tra partner non sposati, incide sensibilmente sugli equilibri economici degli ex. Infatti non è possibile concedere la casa in godimento al genitore non collocatario dei figli solo perché l’altro non l’abbia chiesta e si voglia così ridurre il divario creatosi tra le parti per il mancato riconoscimento dell’assegno di divorzio. Infatti, non si può consentire l’assegnazione indipendentemente dalla collocazione dei figli. E se la famiglia viveva in affitto? L’assegnatario subentrerà automaticamente nel contratto di locazione assumendosene il complesso dei diritti e doveri.
Visto lo scopo di salvaguardare i figli cui è orientato il provvedimento di attribuzione della casa, il presupposto indispensabile perché il genitore beneficiario possa continuare a fruirne è la coabitazione con i figli minorenni, maggiorenni disabili, affetti da handicap o non ancora in grado di sostentarsi da soli. È per questo che si rischia la revoca dell’assegnazione della casa familiare se i figli si sono definitivamente sradicati dal luogo in cui si articolava la famiglia.
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