Con una storica sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha detto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge, dopo la separazione o il divorzio, non ha natura alimentare e, pertanto, può essere compensato con eventuali crediti vantati dallo stesso coniuge obbligato nei confronti dell’ex.
La questione ha fatto subito sorgere una domanda: si può pignorare l’assegno di mantenimento? E qual è il limite di pignoramento dell’assegno di mantenimento?
Si l’assegno di mantenimento è pignorabile e non vi sono limiti imposti dalla legge per il pignoramento: prtanto l’assegno di mantenimento potrebbe essere pignorato per intero. Tuttavia nei fatti poi è sempre il giudice dell’esecuzione a stabilire un ammontare massimo oltre il quale non andare: ciò al fine di garantire una vita dignitosa al suo beneficiario.
Se infatti è vero che il mantenimento serve per garantire l’autosufficienza a chi non è in grado di procurarsela, e che il nostro ordinamento è sempre improntato a tutelare la dignità umana, anche in caso di debiti, il Tribunale può fissare un limite al pignoramento del mantenuto in modo che la residua parte garantisca al beneficiario le esigenze primarie della persona (la spesa per il cibo, il vestiario, le medicine, i trasporti).
Dunque, se anche non esiste – come per lo stipendio, che è pignorabile entro massimo un quinto – un tetto oltre il quale il mantenimento non possa essere pignorato, questa misura viene stabilita caso per caso dal giudice.
Si precisa infine che se si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge meno abbiente, è invece impignorabile il mantenimento per i figli avendo questo natura alimentare.
Per informazioni sul tema e per ricevere assistenza legale contattate il Codacons all’indirizzo info@codaconslombardia.it o al recapito 02.29419096
Ufficio Stampa: 346/6940183