Si spacca il fronte delle associazioni è tutta in salita la strada dei bondholders di Lehman Brothers. I possessori delle obbligazioni della banca Usa – che dal 15 settembre ha fatto ricorso al Capitolo 11 (amministrazione controllata) della legge fallimentare statunitense – secondo alcune fonti sono 40mila e si aggiungono agli altri italiani colpiti dai crack Argentina, Cirio, Parmalat. Ecco le loro opzioni. Conciliazione collettiva L’Adiconsum chiede alle banche e alle assicurazioni di farsi carico delle perdite. Qualche operatore si è già detto disponibile ( Bcc Vita, Unipol) a rimborsi sulle polizze. Ma per i bond nessuno però per ora può affermare che esista l’eventualità che qualche banca accetti di aprire una procedura di conciliazione collettiva come quelle realizzate per Cirio e Parmalat. Class action statunitensi Negli Usa ai risparmiatori è possibile realizzare cause collettive per il risarcimento dei danni. Il 24 settembre lo studio legale Gainey & McKenna ne ha avviata una per conto di tutti i proprietari delle azioni privilegiate serie J di Lehman Brothers Holdings, sostenendo che il prospetto non conteneva informazioni rilevanti sull’esposizione della banca ai toxic assets. Niente del genere è possibile in Italia. Le associazioni dei risparmiatori si sono spaccate: Adusbef, Assorisp Protection, Codacons e Federconsumatori si dicono pronte ad avviare cause collettive, Aduc le critica ricordando che parlare di class action quando ancora la procedura non esiste può solo generare forti attese dei risparmiatori che rischiano di andare deluse. Cause individuali in Italia Se esistono le condizioni di legge, è possibile intentare un’azione di nullità (nei casi in cui manchi della documentazione di legge) o di risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento della banca (in caso di vittoria si ha la restituzione dei titoli alla banca a fronte della restituzione da parte della banca del capitale investito al netto delle cedole percepite oltre interessi legali) o l’azione di responsabilità contrattuale (art. 1218 codice civile) per il risarcimento del danno. Il termine di prescrizione di queste azioni è decennale e inizia a decorrere dal giorno dell’investimento. C’è poi il comma 8 dell’articolo 3 del Dlgs 303/2006 (si vedano "Plus24" del 20 settembre e "Il Sole-24 Ore" del 27 settembre), ma pare poco applicabile. Il conciliatore bancario In alternativa ai tribunali e solo per valori inferiori ai 100mila euro i risparmiatori coinvolti nel crack Lehman Brothers che ritengono di poter provare di essere stati danneggiati dalla propria banca possono adire la risoluzione alternativa delle dispute prevista dal nuovo Conciliatore bancario (si veda "Plus24" del 13 settembre). La relativa delibera istitutiva del Comitato interministeriale credito e risparmio è stata già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Perché il nuovo conciliatore divenga operativo servono ora le delibere organizzative della Banca d’Italia.