Una nuova tegola si abbatte sul Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. Il Consiglio di Stato, infatti, riformando una precedente sentenza del Tar Lazio, ha dato torto al Dicastero, accogliendo il ricorso presentato dal Codacons, associazione ambientalista riconosciuta dalla legge.
Il ricorso in oggetto era stato presentato contro il silenzio-inadempimento tenuto dal Ministero dell’Ambiente sulla richiesta di procedere alla convocazione dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste ai fini dell’insediamento del Consiglio Nazionale dell’ambiente, ente espressamente previsto dall’art. 12 della legge n. 349 del 1986.
Nell’accogliere le istanze dell’associazione, il Consiglio di Stato (Sez. VI, Pres. Claudio Varrone, Rel. Paolo Buonvino) afferma:
“la costituzione del predetto organo consultivo è prevista dalla legge, anzitutto, nell’interesse oggettivo del buon andamento dell’amministrazione; ma è anche vero che, essendo stato istituito l’organo medesimo ex lege, anche le associazioni ambientalistiche aventi titolo e che aspirino a parteciparvi vantano un interesse tutelato alla effettiva funzionalità di esso e, quindi, alla nomina dei suoi componenti onde poter assicurare lo svolgimento di quell’attività consultiva e propulsiva di rimarchevole spessore che la legge gli demanda”.
Ma i giudici fissano anche un altro importantissimo principio, secondo il quale la politica non può non rispettare la legge e cancellare un organo democratico come il Consiglio Nazionale dell’Ambiente; stabilisce infatti la sentenza:
“Né la determinazione di procedere alla costituzione dell’organo può ritenersi rimessa ad una scelta di carattere lato sensu politico; ciò non solo in considerazione del fatto che l’organo è stato istituito dalla legge (con rimessione all’autorità amministrativa solo delle operazioni volte alla nomina dei componenti), ma anche del fatto che nessun potere vincolato nei fini può considerarsi politico - essendo la funzione politica essenzialmente traduzione, sul piano giuridico, di scelte libere nei fini per la soddisfazione di esigenze unitarie e suddivisibili – e che il nostro ordinamento non riconosce doveri pubblici, posti a presidio della legalità dell’azione amministrativa, la cui violazione possa ritenersi a priori sottratta al sindacato giurisdizionale”
Accogliendo il ricorso del Codacons, il Consiglio di Stato “ordina al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di avviare, nel termine di trenta giorni […] le procedure volte alla costituzione del Comitato Nazionale dell’Ambiente di cui all’art. 12 della legge n. 349 del 1986, procedendo alle richieste di designazione dei suoi componenti da parte dei soggetti indicati nella norma stessa”.
“Siamo molto soddisfatti della decisione del CdS – afferma il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – poiché ribadisce come la politica debba prostrarsi alla legge, soprattutto quando si parla di democrazia e di importanti organi di partecipazione. Ora il Ministro Alfonso Pecoraro Scanio ha 30 giorni di tempo per dare esecuzione pratica alla sentenza dei giudici; se ciò non sarà fatto – conclude Rienzi – verrà nominato un commissario che sostituirà il Ministro in questo delicato compito”.