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ANCHE LE MOSCHE VOLANO CON EUROFLY










L’increscioso fatto è avvenuto il 26 luglio 2004, sul volo charter EUROFLY GJ2111 del 26/07/2004 da MALE’ (Maldive) a MILANO MALPENSA. Al momento di consumare il pranzo, un passeggero che viaggiava in compagnia della moglie in stato di gravidanza, dopo aver già mangiato la metà della porzione di crespelle al prosciutto servite dalle hostess di bordo, scopre con raccapriccio che a bordo vi sono due passeggeri clandestini e assolutamente indesiderati: mosche. Sì, proprio mosche, non moscerini. Si può immaginare il disgusto provato dal malcapitato, che restituisce tutto il resto del pranzo e segnala l’accaduto al responsabile di volo, il quale assicura che avrebbe inoltrato prontamente la segnalazione alla Direzione dei Servizi di Bordo, con tanto di fotografie dell’alimento e dei suoi sgraditi ?ospiti’.
Il CODACONS, stigmatizzando fortemente l’accaduto, si domanda quale sia realmente il livello di osservanza delle norme igieniche previste per la preparazione dei pasti, destinati quotidianamente ai passeggeri dei voli di una delle maggiori compagnie Charter italiane (gravitante nell’orbita dell’Alitalia) e, per questo motivo, girerà l’interrogativo alle competenti autorità giudiziarie, affinché si indaghi in profondità sull’accaduto, onde appurare se si sia trattato di un episodio isolato o se esso sia la classica punta di un iceberg.

Inoltre il CODACONS garantisce la propria assistenza al passeggero per richiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Aerea e al Tour Operator. La prima è responsabile per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo delle persone, secondo quanto stabilito dal codice civile, da quello della navigazione e dal Reg. CE n.2027/1997 (come di recente modificato dal Reg. CE n. 889/2202), visto che il servizio di catering rappresenta una prestazione contrattuale accessoria rispetto a quella propria del vettore aereo. La responsabilità in solido del Tour Operator discende viceversa dalle norme che tutelano gli acquirenti di pacchetti turistici, comprendenti ? come nel caso dello sfortunato passeggero di ritorno dalle Maldive ? volo e soggiorno, stabilite dal Dlgs. 111/1995, per far valere le quali si ricorda che è necessario fare denuncia e richiesta danni al Tour Operator entro 10 giorni dal rientro a casa.

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