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Antiriciclaggio, i nuovi limiti

Quali sono i nuovi limiti previsti per l’antiriciclaggio? Che cosa è recentemente cambiato per gli assegni ? CODACONS RISPONDE – Il Decreto Legge n. 112/08, con decorrenza 25 giugno c.a., ha riportato a euro 12.500,00, rispetto al precedente limite di euro 5.000,00 entrato in vigore lo scorso 30 aprile, il limite per: il trasferimento di contanti; l’utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l’assegno dovrà essere obbligatoriamente "non trasferibile" e quindi non potrà essere oggetto di girata); il saldo dei libretti al portatore. Per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere ulteriormente modificato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. È prevista, poi, la soglia di euro 2.000,00 per le operazioni poste in essere sul circuito Money Transfer, innalzato a euro 5.000,00 se viene provata la congruità dell’operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone in essere. Per ciò che concerne gli assegni, oltre al ripristino del vecchio limite per l’utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull’utilizzo dell’assegno è stata interessata da un’ulteriore modifica: ciascuna girata potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, senza indicazione del codice fiscale. Qualora il contribuente utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede l’indicazione del codice fiscale. Occorre – comunque – ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma "non trasferibili"; per ottenere libretti "liberi" sarà necessario fare apposita richiesta scritta e sarà applicabile l’imposta di bollo pari a euro 1,50 per ciascun assegno. Rimane in vigore la regola che vincola l’assegno emesso a favore del traente (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato "a me stesso" o "a me medesimo"): tale titolo può essere incassato esclusivamente dal traente stesso, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento. Il Decreto Legge n. 112/08 è intervenuto anche sulle modalità di incasso delle parcelle da parte dei professionisti e, di conseguenza, sulle regole di utilizzo del conto corrente da parte di questi. A decorrere dal 25 giugno 2008 i professionisti possono, quindi, tornare ad incassare le parcelle anche attraverso i contanti, indipendentemente dall’importo della parcella emessa. Il D.L. n. 223/06 aveva introdotto, per i professionisti, l’obbligo di utilizzo del conto corrente nell’ambito della propria attività; è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come aveva precisato l’Agenzia delle Entrate, non doveva necessariamente essere dedicato ma, al contrario, poteva essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista. Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l’attività professionale, ma si segnala che rimane in vigore la disposizione riguardante l’accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l’importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

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