Sabato iniziano i saldi in Lombardia (ogni regione ha un suo calendario) e dureranno per 30 giorni, dal 13 luglio all’11 agosto compresi. Dopo le fregature avute con l’euro, fatte di arrotondamenti ed aumenti ingiustificati, questa è un’occasione da non perdere per i commercianti. Un fallimento anche in questa circostanza avrebbe ripercussioni negative sui consumi già stagnanti.
Per questo si spera che i prezzi vengano abbassati significativamente e che i consumatori possano trovare nei negozi occasioni vere, con un buon rapporto qualità-prezzo.
Purtroppo se il buongiorno si vede dal mattino, andiamo male. Le regole apparse in questi giorni sui giornali sono in gran parte sbagliate, colpa anche di associazioni come la Confcommercio che (cfr, il sito: www.confcommercio.it) ha fornito indicazioni errate. E’ fondamentale, invece, che i commercianti siano correttamente informati dalle loro organizzazioni di riferimento, altrimenti, pur se in buona fede, finiscono per danneggiare i loro clienti e la cosa non è utile né al consumatore, né al negoziante stesso.
Perché ad esempio non si sono pubblicizzate le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 24 del 2/02/2002?
Il Codacons presenta il decalogo aggiornato con le ultime norme di riferimento e le vecchie, ma sempre valide, regole d’oro per fare buoni affari, districarsi nella selva dei saldi e prevenire i sempre possibili trabocchetti:
- Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Le regole sono quelle di sempre. La legge Regionale del 3 aprile 2000 n. 22 stabilisce che: ?nel corso di vendite straordinarie (come i saldi) il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato?. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24, che ha attuato una direttiva europea, ha inoltre ampliato a quattro le possibilità di rivendicazione da parte del consumatore che ora ?ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto? cioè alla restituzione integrale del prezzo pagato. La scelta è del consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. Solo se il capo è conforme al contratto di vendita (ad esempio perché, oltre a non avere difetti, è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e che questi ha portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto) il cambio è a discrezione del negoziante. Ma la grande novità è che non c’è più bisogno, come stabilito dall’art. 1495 del cod. civ., di denunziare ?i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta?. Il D.lgs n. 114/1998 ha stabilito, infatti, che il consumatore deve denunciare ?al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto?.
- Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ?Saldo? deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. Checché ne dicano le associazioni di commercianti, infatti, l’art. 15 del D.lgs n. 114/1998 stabilisce che ?le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo?. Gli articoli vecchi non stanno ?rischiando? un forte deprezzamento, perché sono ormai andati fuori moda e dunque sono già deprezzati: quindi non possono essere messi in saldo! Il pericolo è che al consumatore vengano venduti prodotti scadenti camuffati da prodotti di qualità, approfittando del vantaggio pubblicitario di cui godono i saldi, per svuotare il magazzino. La sanzione amministrativa per il commerciante, in questo caso, va da 1 a 6 milioni delle vecchie lire, sempre che non venga denunciato per frode in commercio. Ma come fa il consumatore ad accorgersene, tutelandosi? Diffidate, ad esempio, degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova. Diffidate anche di quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti a giugno e che si riempiono magicamente a luglio dei più svariati articoli di ogni tipo e taglia.
- Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.
- Modalità di vendita. Le merci in saldo ?devono essere vendute ai compratori secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte? (L.R. n. 22/2000).
- Pubblicità. Ricordate che sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; il prezzo deve essere inoltre esposto ?in modo chiaro e ben leggibile? (Dlg n. 114/98). I messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.
- Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.
- Consigli per gli acquisti. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi; a volte basta qualche giro in più per evitare l’acquisto sbagliato. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: il rischio è altrimenti quello di tornare a casa colmi di cose a buon prezzo ma delle quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai. Guardate sempre l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento.
- Negozi. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. Le merci in saldo ?devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie? (L.R. n. 22/2000). Se la separazione non è possibile bisogna indicare con cartelli le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò non sia ingannevole per il consumatore (altrimenti devono essere poste in vendita solo le merci in saldo).
- Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi.
- Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura rivolgetevi al Codacons: è attivo uno ?sportello saldi? dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, allo 02/862438, per consulenze legali.