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ATTENTATO A DAHAB: TELEFONATE AL CODACONS DAI CONSUMATORI IN PARTENZA







Dopo il terribile attentato terroristico di Dahab ed il conseguente possibile aumento del rischio di ulteriori attentati (anche la Farnesina sconsiglia i viaggi), è evidente che non tutti i consumatori hanno la giusta serenità per affrontare una vacanza in quelle località.

Eppure, nonostante gli ormai purtroppo innumerevoli precedenti (Turchia nel 2003, tsunami nel dicembre 2004, bombe a Londra nel luglio 2005), ci sono ancora delle agenzia di viaggio che negano al consumatore il sacrosanto diritto a disdire le vacanze senza il pagamento di alcuna penale. Così questa mattina i consumatori hanno telefonato al Codacons per avere chiarimenti.

Ricordiamo allora le regole ed i diritti dei consumatori:


· La normativa di riferimento è il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 oltre al codice civile;


· Chi non vuole più partire per l`Egitto ha diritto al rimborso integrale di quanto versato. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria, ma di una causa di forza maggiore. Innumerevoli sentenze di tutti i tribunali d`Italia dimostrano il diritto ad avere paura e a poter godere di una vacanza serena. Per questo il consumatore ha diritto al rimborso integrale, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore, infatti, può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece accetta il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione;



· Se il consumatore si trovava già in Egitto, ha diritto ad un risarcimento solo se l`assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati;



· Se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l`anticipo erano evitabili;



· In caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali;


· In caso di ulteriori dubbi potete contattare le sedi del Codacons o inviare un`email allo sportello vacanze.



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