Il Gat (Nucleo speciale frodi telematiche) della Guardia di finanza ha disposto il sequestro di 365 siti web denunciando 52 persone, relativamente al caso dei ?Casinò on line?.
Proprio un anno fa (era il 19 maggio 2005), il Codacons aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo di attivarsi contro tale fenomeno che portava ? e porta tuttora – sul lastrico migliaia di famiglie.
Negli ultimi anni nel nostro paese ? commenta l’associazione – si è diffusa assai rapidamente la pratica di giochi d’azzardo cui è possibile partecipare via telematica, dando origine al recente fenomeno dei cosiddetti ?casinò on line?.
Attraverso i Casinò on line, sono migliaia le famiglie che hanno perso tutti i propri risparmi ? fa sapere il Codacons – l’utente può infatti accedere ad una serie indiscriminata di puntate, mentre non è possibile accertare un’equa proporzione tra queste e le somme che possono essere vinte. Il fenomeno è per certi versi bizzarro: il ?servizio? fornito è infatti assolutamente virtuale ma i soldi versati dai giocatori sono reali e vanno ad arricchire oltremodo i gestori del lauto business, messo su con investimenti davvero irrisori.
Inoltre, grazie all`estrema velocità con la quale i capitali vengono movimentati, è possibile trasferirli all`estero con facilità, eludendo le tasse e violando la normativa valutaria.
Oltre ai rischi di gravi depauperamenti, provocati dall’ingenerare artificiosamente illusioni di vincite e ricchezze, il fenomeno descritto assume in Italia connotatati di vero e propria dipendenza psicologica, in grado di procurare pericolose devianze, persino patologiche.
Ma non solo. Per il Codacons i casinò on line violano le disposizioni di legge.
?Le case da gioco virtuali ? spiega Carlo Rienzi, Presidente dell’associazione – possono inserirsi entro la sfera di operatività degli artt. 718 e 719 c.p. (Esercizio di giuochi di azzardo). A nulla può valere l’obiezione secondo cui i server e i centri operativi dei casinò on line hanno sede in paesi dove il gioco d’azzardo virtuale è lecito, e che quindi si verrebbe ad escludere la giurisdizione del giudice italiano. Questo perché ? prosegue Rienzi – ogniqualvolta si verifica l’impiego interattivo di un terminale collocato in Italia, una parte dell’azione criminosa deve considerarsi avvenuta certamente nel nostro territorio?.