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CASO BLUE TONGUE: COME MAI NESSUNO SAPEVA?







Il caso di migliaia di animali morti, a seguito della vaccinazione contro la blue tongue (lingua blu), pone inquietanti interrogativi.
Il primo è il seguente: come era possibile che il Ministero della Sanità non sapesse niente degli effetti e dei danni provocati dal vaccino? La prima ordinanza che indica la misura urgente della profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini risale all`11 maggio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, per decisione dell`allora ministro Veronesi. In tale ordinanza si stabiliva che la modulistica di rendicontazione, ai fini della valutazione dell`andamento delle campagne di vaccinazione, fossero stabilite dalla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell`alimentazione e della nutrizione del Ministero della sanità con successivo atto dirigenziale. Infatti, nel programma di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, Parte III Allegato 1 ? rev. 0 del 15 maggio 2001 veniva stabilito il monitoraggio di eventuali effetti indesiderati sulla riproduzione animale. In particolare i Servizi Veterinari dovevano inviare i feti abortiti e le carcasse degli animali entro 24 ore dall`aborto o dal decesso in contenitori a chiusura stagna refrigerati ad una temperatura di 4°-8° C all`Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Questi a loro volta, in caso di fondato sospetto, dovevano inviare entro 48 ore dall`aborto o dal decesso, il materiale necessario alla diagnosi eziologica al CESME, il Centro Studi Malattie Esotiche dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell`Abruzzo e del Molise di Campo Boario. La procedura viene riconfermata a più riprese, nel 2002 e nel 2003, fino alla Nota del 19 febbraio 2003 n. 608/BT/621 in cui la Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, scrivendo ai Servizi Veterinari, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e al Cesme, riconfermava che la scheda di indagine epidemiologica doveva “sempre essere compilata, oltre che in caso di focolaio o di sieroconversione, anche in caso di sospetto di effetti indesiderati da vaccinazione“. La nota proseguiva: “lo scrivente Ministero invita le SSLL a dare opportune indicazioni affinché, ogni volta sussista un sospetto di reazione avversa da vaccino, i Servizi veterinari territoriali ? svolgano un`accurata indagine epidemiologica. La scheda dovrà essere inviata al Centro di referenza per le malattie esotiche (Fax: 0861-332251)“.
Come è possibile, quindi, che in data 6 marzo 2003 il Ministero abbia dichiarato (fonte Ansa) che la vaccinazione contro la blue tongue non risultava aver provocato alcun danno e che “Nulla emerge circa un aumento di episodi imprevedibili, e l`incidenza della mortalità e dei casi di aborto negli animali non appare direttamente collegabile al vaccino“. Corrisponde al vero questa dichiarazione? E se è vera allora di chi è la responsabilità? Dei Servizi Veterinari locali che non hanno inviato le carcasse all`Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, degli Istituti che non hanno inviato al Cesme o del Cesme che non ha informato il Ministero?
In un servizio della trasmissione televisiva “Striscia la notizia“, trasmesso in data 10 u.s., un allevatore ha mostrato un atto di una Asl che avanzava l`ipotesi di un nesso di casualità tra la lingua blu e la vaccinazione. Ci chiediamo che fine ha fatto la carcassa di quell`animale dal momento che entro 48 ore doveva raggiungere il Cesme in provincia di Teramo? E se la carcassa è giunta a destinazione a che conclusioni è giunto il Cesme?
Il Codacons intende presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Campobasso perché siano accertati i fatti e le responsabilità e si verifichi se esistano profili penalmente rilevanti.
Esiste poi il problema, certamente non secondario, di un equo indennizzo agli allevatori che hanno perso intere mandrie e che sono ridotti sul lastrico. Purtroppo a differenza che per gli esseri umani, per i quali la Legge n. 210 del 1992 prevede il diritto ad un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze dovute a vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, manca una normativa in tal senso per gli animali, salvo il caso di abbattimento di animali infetti. Questo non significa, però, che non essendoci una legge ad hoc che stabilisca un`automatica indennità, gli allevatori non ne abbiano diritto. L`articolo 2043 del codice civile è, infatti, sempre valido. Il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli, ha dichiarato: “il Governo ha il dovere di stanziare immediatamente dei fondi per fronteggiare questa emergenza, o attraverso il Ministero della Sanità o attraverso quello delle Politiche Agricole. Ci sono allevatori che hanno perso tutto quello che avevano e che vanno aiutati al più presto. Gli agricoltori si mobilitino e rivendichino il sacrosanto diritto a tale risarcimento“.

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