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CELENTANO = PINOCCHIO: è buona o cattiva fede?

I trapianti di organi in Italia vanno a rilento non tanto per la mancanza di donatori quanto per le carenze organizzative del sistema sanitario che non ha ancora attuato i dispositivi di legge.

  • Il decreto ministeriale applicativo della legge sui trapianti è stato infatti emanato con un anno di ritardo.

  • Risulta non ancora funzionante l’anagrafe informatizzata del ssn.

  • I centri di trapianti regionali e provinciali sono carenti.

  • Ma soprattutto nessun italiano ha ricevuto dalle asl alcuna informazione o sollecitazione sulla cosidetta ?dichiarazione di volonta’? per donare gli organi.

    Chi sono i responsabili di tali carenze? Semplice rispondere, i Ministri Bindi e Veronesi.

    Ma veniamo ora alle bugie che ieri sera hanno riempito lo show di Celentano. Quest’ultimo, per farsi perdonare le dichiarazioni della settimana scorsa, non ha voluto in trasmissione alcuna voce critica sulla legge sui trapianti

    Non e’ vero che il silenzio-assenso non e’ ancora operante. E’ vero che l’art. 28 della legge sui trapianti ne rinvia l’applicazione all’attivazione del sistema informativo, ma all’art. 23 nel capo VII disposizioni transitorie recita: ?fino alla data di cui all’art. 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte?..salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.? In pratica il silenzio-assenso in Italia e’ operante.


    Negli altri paesi il consenso deve essere espresso nei seguenti modi:















































    DANIMARCA
    (L. 13/6/1990 N.402)
    Il prelievo è consentito nel caso in cui il deceduto abbia espresso in vita, per iscritto o oralmente, tale volontà, ovvero non abbia mai indicato la sua obiezione ed i parenti più stretti abbiano dato il loro consenso
    AUSTRIA
    (L. 1/6/1982)
    Il prelievo è vietato se il medico è in possesso di una dichiarazione nella quale la persona morta o il suo legale rappresentante ha espressamente rifiutato la donazione.
    GERMANIA
    (Atto di indirizzo del Parlamento)
    Vige l`obbligatorietà del consenso esplicito, espresso in vita dal donatore, oppure testimoniato dai parenti.
    FRANCIA
    (L. 29/7/1994 n. 94-654)
    Il prelievo può essere effettuato, dopo l`accertamento della morte, qualora la persona interessata non abbia fatto conoscere, mentre era in vita, la sua obiezione
    SVEZIA
    (L. 14/5/1987 n. 270)
    Il prelievo può essere effettuato su una persona deceduta che abbia dato in vita il suo consenso scritto;comunque, in assenza di tale consenso, si può procedere al prelievo se il deceduto ha espresso in qualsiasi modo il suo consenso e se si può supporre che esso non sarebbe stato in contrasto con le sue opinioni. Se c`è un dubbio sui desideri del deceduto, il consenso può essere espresso da uno stretto parente. Se i parenti non sono d`accordo, l`intervento non si può effettuare.
    SPAGNA
    (L. 27/10/1979 n. 30)
    Si può procedere al prelievo di organi se la persona deceduta non ha registrato un`opposizione scritta alla donazione.
    NORVEGIA
    (L. 9/2/1973 n. 6)
    Si può procedere al prelievo se la persona deceduta ha lasciato istruzioni scritte o orali in tal senso; se il decesso avviene in ospedale si può procedere al prelievo, in mancanza di testimonianza, a meno che il deceduto o i parenti stretti non abbiano espresso obiezioni, ovvero vi siano motivi di credere che il prelievo sarebbe in contrasto con le sue opinioni e quelle dei suoi familiari.
    GRAN BRETAGNA
    (L. 26/6/1986)
    Il prelievo è consentito quando il deceduto in vita abbia consentito per iscritto o oralmente dinanzi a due testimoni, ovvero non si abbia ragione di credere che in vita abbia espresso un`obiezione, ovvero il coniuge o parenti non siano contrari.
    STATI UNITI
    (Uniform Anatomical Gift 1987)
    Una donazione di organi o tessuti può essere fatta solo con il consenso scritto e firmato dal donatore; tale donazione non richiede opinioni di altre persone dopo la morte.
    BELGIO
    (L. 13/6/1986)
    Si procede al prelievo a meno che in vita non sia stata espressa un`obiezione; l`obiezione può essere espressa da un parente di I grado o dal coniuge ma non può prevaricare la volontà espressa dal defunto
    GIAPPONE Il consenso deve essere dato per iscritto dal donatore e dai suoi familiari.
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