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CLAMOROSA SENTENZA DEL TRIBUNALE AFFERMATO IL DIRITTO ASSOLUTO DEL MALATO A CURARSI








Una storia davvero allucinante, da non credere, nel 2001 si muore ancora per impossibilità di pagare le medicine. Questa la vicenda: A.S. malata di tumore dopo inutili cure in ospedale tenta la chemioterapia abbinata alla ipertermia (ossia onde riscaldanti elettriche emesse da particolari apparecchi durante la terapia chemioterapica. Si tratta di una cura già ampiamente sperimentata e praticata in tutta Europa, ma le ASL, salvo casi rarissimi non hanno neanche i macchinari necessari per praticarla. Così, S A. nell’impossibilità di pagare 5 milioni al mese per acquistare in farmacia la medicina e farsela iniettare nella casa di cura privata che è in grado di farlo, chiede alla Regione e alla ASL di dare il farmaco salvavita per poi poterlo iniettare nella struttura privata. Così facendo, tra l’altro, la ASL risparmia le spese di ricovero dell’ammalato e dei macchinari necessari. Senonché alla Regione Lazio, dopo una risposta positiva durata una settimana, si accorgono che una legge stabilirebbe che quei farmaci possono sì essere dispensati gratuitamente dal SSN , ma solo in strutture ?accreditate?. Ma ? e qui viene il bello ? la Regione Lazio dall’entrata in vigore delle legge, due anni e più, non ha accreditato nessuna struttura privata per ritardi burocratici. Così il farmaco viene rifiutato e la signora A.S. muore tragicamente. Dopo di lei , davanti al Giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione, dott. Scaramuzzi, un’altra grave malata , Maria M., anni 49, colpita da tumore nella regione cefalica del pancreas, assistita dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi si è presentata per chiedere con un provvedimento di urgenza che sia ordinato alla ASL di erogare il medicinale per poter praticare la cura salvavita. Infatti, dopo l’intervento chirurgico eseguito alla clinica chirurgica di Padova, e la diagnosi di carcinoma duttale infiltrante, ella praticava radio e chemioterapia, ma nel settembre 1999 le cose peggioravano. Dopo una visita della oncologa parigina Marina Musset, veniva avviata presso la clinica Villa Stuart dove eseguiva la terapia chemioterapica abbinata ipertermia. In data 3.7.00 presso l’ospedale S. Raffaele di Milano la PET di controllo evidenziava ?OTTIMA RISPOSTA AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO?. Nel ricorso si faceva osservare l’assurdità di aver prima (l’11.1.2001) concesso la medicina, poi subito (il 19.01.01) bloccata, ciò mentre in Puglia essa viene data normalmente anche se la legge statale sia la stessa. Al punto che molti dei pazienti in cura con chemio e ipertermia contemporanea ormai si trasferiscono a risedere in Puglia per poter ritirare gratuitamente il prezioso medicinale e salvarsi la vita. Ora il Giudice Scaramuzzi, accogliendo in pieno le richieste dell’Avv. Rienzi così ha sentenziato: ?La positiva efficacia terapeutica nella cura anche dei tumori della metodica della somministrazione di farmaci antiblastici in pazienti in stato di ipetermia locale indotta è da molti riconosciuta (sulla base dei risultati di effettiva sperimentazione sull’uomo) dalla letteratura scientifica (vedi i molti documenti prodotti dalla ricorrente, alcuni risalenti al 1996 e in vario modo provenienti anche da docenti di università statali ? prof. Cafiero Franconi, prof. Giorgio Arcangeli, prof. Renato Cavaliere ? con rilevanti incarichi nelle strutture sanitarie pubbliche specificamente destinate alla cura dei tumori). Grazie all’ipertermia si ottengono risultati nel campo dell’attenuazione del dolore, della regressione delle masse neoplastiche, del potenziamento dell’effetto dei farmaci antiblastici e della concentrazione di tali effetti nelle zone colpite dalla malattia?.

Smentendo le accese difese della ASL e della Regione, che in giudizio si sono strenuamente battute per impedire l’erogazione del farmaco alla povera signora M.M., la sentenza così prosegue:??e’ vero, invece: che la somministrazione di farmaci antiblastici in associazione con l’ipertermia costituisce un protocollo terapeutico sperimentato, sulla cui validità ed efficacia esistono numerosi e autorevoli attestati nella letteratura scientifica ufficiale; che nel campo scientifico nessuna autorevole voce si è negli ultimi anni levata per affermare la dannosità e/o pericolosità della ipertermia o la sua inefficacia come parte della cura dei tumori; che sia il farmaco ?Campto? sia le sedute di ipertermia rientrano nell’elenco delle prestazioni erogabili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale; che ? in virtù delle leggi, delle norme amministrative in vigore e dei provvedimenti e degli atti amministrativi attualmente efficaci ? il Servizio Sanitario Nazionale in molte regioni (ma non nel Lazio) effettivamente eroga gratuitamente, tramite ospedali pubblici, le prestazioni di cura costituite dalla somministrazione di farmaci antiblastici in associazione con l’ipertermia; che medici professionisti, specialisti in oncologia hanno prescritto a M. M. di sottoporsi a cicli di chemioterapia associata ad ipertermia; che prima dell’introduzione del presente giudizio nessuno dei responsabili amministrativi e/o sanitari della Azienda USL RM/A ha manifestato dubbi sulla validità scientifica della terapia alla quale la ricorrente si sta sottoponendo; che, instaurata tale terapia, M. M. non ha conosciuto aggravamenti della malattia, ma evidenti miglioramenti; che attualmente nel Lazio nessuna struttura pubblica e/o accreditata somministra farmaci antiblastici in associazione con l’ipertermia.
Va a questo punto sottolineato che per la situazione soggettiva di M. M. la somministrazione del farmaco ?Campto? in associazione all’ipertermia costituisce una terapia ?indispensabile? ed ?insostituibile?. Ed invero, è noto che in medicina e massimamente in oncologia, ferma restando la validità dei principi scientifici generali, ogni terapia va calibrata in relazione al singolo paziente, anche tramite un continuo ed attento monitoraggio delle risposte individuali di questo ad ogni pratica terapeutica effettuata. Ne consegue che, una volta individuata una efficace strategia terapeutica, abbandonare tale strategia prima che si manifesti un affievolirsi della sua efficacia, per ricercarne un’altra altrettanto valida costituirebbe una colpevole e grave violazione delle regole dell’arte medica e della deontologia professionale ed una grave imprudenza. Ne consegue che, attesa l’attuale certa risposta positiva dell’organismo della paziente alla terapia in atto, non è lecito modificare tale terapia e mettere in pericolo la salute della ricorrente neppure qualora esistesse una ragionevole e scientificamente fondata probabilità di ottenere risultati altrettanto validi.?


E non manca una severa bacchettata alla Regione: ?Nel caso in esame, invece, è la Regione Lazio che non si è attrezzata per consentire ai malati assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale di esercitare il loro diritto soggettivo perfetto (avente fonte non solo nella Costituzione, ma anche nella legge ordinaria e nella normativa amministrativa in vigore, attesa l’inclusione di quella in oggetto tra le prestazioni erogabili a titolo gratuito) a sottoporsi a spese dell’Amministrazione pubblica, a sedute di ipertermia oncologica.?

Il Giudice Scaramuzzi quindi, dando esempio di estrema saggezza conclude: ??la portata immediatamente precettiva dell’art. 32 Cost. impone di riconoscere l’esistenza un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di una specifica prestazione sanitaria non compresa nel prontuario terapeutico in tutti i casi in cui esista un insopprimibile ed urgente esigenza di tutela della salute del singolo rispetto alla quale le strutture organizzative del Servizio Sanitario Nazionale non offrono rimedi alternativi. Ed infatti tali insopprimibili ed urgenti esigenze di tutela della salute del singolo attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie indispensabili ed insostituibili rimuovono il limite che al pieno dispiegarsi del diritto soggettivo del singolo è posto dal potere (legislativo ed amministrativo) attribuito allo Stato di scegliere discrezionalmente l’organizzazione ed i mezzi tramite i quali attuare la tutela della salute dei cittadini ad esso demandata?
?- visto l’art. 700 c.p.c., ordina all’Azienda unita sanitaria locale RM/A, in persona del legale rapp.te pro-tempore, di provvedere, nelle more della celebrazione dell’ordinario giudizio di merito, all’immediato ed integrale rimborso in favore di M. M. del costo del farmaco ?Campto? o di altro equivalente farmaco antiblastico, ogni volta che un esercente la professione medica riconosciuto nello Stato italiano attesti per iscritto di avere somministrato tale farmaco alla stessa M. M?.?



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