Bergamo: La clausola contenuta in un contratto di fideiussione che rende inoperante il limite di 6 mesi previsto dall’art. 1957 c.c. entro il quale il creditore deve agire contro il debitore principale pena la liberazione del fideiussore è nulla.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 41994 del 2021 ha stabilito che, in tutte le ipotesi in cui l’istituto di credito ha predisposto una fideiussione con un contratto uguale o simile allo schema prefissato dall’ABI, il contratto bancario è parzialmente nullo ed in conseguenza di ciò il consumatore ha diritto alla restituzione di quanto versato alla Banca.
Ciò in quanto gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI contenevano disposizioni che “nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” da tutte le banche associate erano in contrasto con la normativa antitrust.
Pertanto chiunque abbia garantito in qualità di fideiussore un debito altrui, nella realtà soprattutto nei confronti di una banca, sarà liberato qualora la banca stessa non abbia agito contro il debitore principale nel termine di 6 mesi. Un principio di fondamentale importanza che libera numerosissimi consumatori dal gioco degli istituti di credito.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “I principi espressi in questa importante sentenza, vanno sicuramente nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Ora la loro applicazione nei giudizi pendenti determinerà verosimilmente la liberazione di migliaia di consumatori del giogo delle banche che sono responsabili di aver creato in materia di fideiussioni una vera e propria intesa restrittiva della concorrenza. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.bergamo@gmail.com o al recapito 02.29419096”.
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