Site icon Codacons Lombardia

Codacons Bergamo su manipolazione tassi Euribor

COMUNICATO STAMPA

 Cronaca di Bergamo

Martedì 13 Febbraio 2024MANIPOLAZIONE EURIBOR: NULLA LA CLAUSOLA DI INTERESSI DEL MUTUOANCHE LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SI PRONUNCIA A FAVORE DEI CONSUMATORI: INTERESSI AL TASSO LEGALECODACONS: VEDIAMO COME SI CALCOLA IL RISARCIMENTO! INVITIAMO A CONTATTARCI ALL’INDIRIZZO MAIL CODACONS.BERGAMO@GMAIL.COM O ALLO 0229419096

Importantissimo approdo giurisprudenziale a favore dei consumatori. Dopo l’ordinanza n. 34889 emessa il 13 dicembre 2023 della terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) che ha rilevato la nullità del tasso di interesse applicato in un contratto di leasing, il quale è stato determinato facendo riferimento all’Euribor soggetto a manipolazione, anche la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 18 gennaio 2024, n. 41, ha fatto concreta applicazione dei principi espressi dalla pronuncia della Cassazione sancendo la nullità del tasso.La pronuncia sostiene specificamente la nullità del tasso di finanziamento nel contratto quando questo è stato calcolato utilizzando l’Euribor che è stato manipolato attraverso un accordo anticoncorrenziale da parte di un gruppo di istituti bancari. Tale manipolazione dell’Euribor è stata riconosciuta dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013, relativamente al periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008.Importante passo in avanti della giurisprudenza che finalmente sanziona adeguatamente le intese anticoncorrenziali – afferma il Presidente Marco Maria Donzelli – finalmente si apre una nuova era di risarcimenti per i consumatori vittime dello strapotere delle banche.  Innanzitutto una domanda: che rimborso può, effettivamente, essere richiesto dai risparmiatori? E’ presto detto: si tratta della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro. Né tantomeno un ostacolo insormontabile è rappresentato dalla prescrizione se è vero che il termine decennale ricorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, tale ostacolo vale solo se la prescrizione non sia stata interrotta mentre per i piani di ammortamento vita ancora in essere non si pone nessun problema.Invitiamo tutti i consumatori che abbiano sottoscritto un mutuo a tasso variabile prima del 2005 a sottoporci il loro caso, così da indirizzarli e assisterli per ottenere la restituzione degli interessi versati in eccesso.Per informazioni, segnalazioni e per ottenere assistenza legale si invita a contattare il Codacons all’indirizzo codacons.bergamo@gmail.com o al recapito 0229419096”.Ufficio Stampa: 3466940183

Exit mobile version