COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Cremona
Venerdì 5 novembre 2021
CREMONA: VACANZE STUDIO ALL’ESTERO, ARRIVA LA SANZIONE DELL’ANTITRUST.
CODACONS: PROVVEDIMENTO INECCEPIBILE MA ANCHE LE NUOVE NORME CHE RITARDANO NEL TEMPO IL DIRITTO DEL CONSUMATORE ALLA RESTITUZIONE, VIOLANO LA NORMATIVA COMUNITARIA. CONTATTATECI PER OTTENERE ASSISTENZA LEGALE.
Cremona: L’Antitrust interviene su un caso che riguarda le vacanze studio all’estero (travolte dalla pandemia nell’estate 2020) e i rimborsi ai consumatori. L’Autorità ha infatti multato per pratica commerciale scorretta (multa in solido di 50 mila euro) la società STS Education Srl, dichiara fallita nel 2020, e la società che ne ha preso il posto, perchè hanno creato l’aspettativa ai consumatori che in caso di fallimento avrebbero potuto godere della normativa sui pacchetti turistici. l procedimento ha riguardato la società STS Education S.r.l. in fallimento (dichiarata fallita a novembre 2020), che organizza vacanze studio all’estero, corsi di lingua, nonché un anno scolastico o un semestre all’estero durante il quarto anno della scuola secondaria superiore. La società che l’ha acquisita. Astoi Confindustria viaggi che rappresenta il mercato dei tour operator. E il Fondo Astoi, che raccoglie e gestisce le risorse economiche necessarie affinché in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, siano assicurati al turista, per i contratti di turismo organizzato stipulati con un Socio del Fondo, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato. Il procedimento dell’Antitrust riguarda quanto accaduto ad alcuni consumatori che avevano comprato programmi “High School” da STS prima del suo fallimento. La STS riportava nei contratti la sussistenza di una protezione assicurativa in caso di fallimento dell’operatore. Questi contratti qualificavano i soggiorni “High school” come pacchetti turistici e informavano di assolvere la garanzia richiesta dall’art. 47 del Codice del Turismo tramite l’adesione al Fondo Astoi. Astoi però ha negato le richieste di rimborso dei consumatori dicendo che “programmi High School non avendo finalità turistica non sono pacchetti turistici”.
Codacons: “Si tratta di un caso emblematico che giustifica la sanzione dell’Antitrust, ma in questi ultimi due anni si sono succeduti senza quasi soluzione di continuità i rifiuti di rimborso da parte degli organizzatori. L’ultima argomentazione in ordine di tempo, è il trincerarsi dietro la nuova normativa che pospone il diritto alla restituzione degli importi versati alla scadenza del voucher. Ebbene, anche questa disciplina emergenziale è contrastante con il diritto comunitario che subordina l’emissione del voucher ad un’espressa accettazione del consumatore. Non esitate pertanto a contattarci per ottenere la restituzione delle somme cui avete diritto. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.