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CODACONS: DUPLICE VITTORIA SU BOND ARGENTINA



In un periodo in cui le famiglie italiane non riescono a onorare le banche per pagare i propri mutui, altre famiglie vengono remunerate da queste su ordine del Tribunale di Genova: è la volta di due pensionati genovesi, e di due anziane sorelle, sempre genovesi, accomunati da una vicenda che ormai l’Italia conosce bene, acquisto di obbligazioni emesse dalla repubblica Argentina.
Infatti, il Tribunale, con le sentenze n. 3558/07 e 2611/07 ha accolto le richieste degli sfortunati, ora fortunati, investitori.

Le cause, patrocinate dal Presidente del Codacons Avv. Diana Barrui, si vanno ad aggiungere alle altre pronunciate un po’ in tutto il paese. Emblematica, pero, a detta dell’Avv. Barrui, la sentenza delle due sorelle genovesi, in quanto verte su acquisti del 1998, periodo sempre considerato, anche dalla giurisprudenza genovese, non a rischio per quel tipo di prodotto finanziario, nel senso che in quel periodo, l’Argentina non destava sospetto di default. Eppure le due Signore si vedranno restituire i loro 15.000 euro, è il motivo, sicuramente difficile da dimostrare è che la banca non ha soddisfatto il dovere di informazione alle clienti, ovvero non ha spiegato a queste che, l’ente emittente ( l’Argentina), in particolari condizioni di mercato, non sarebbe stato in grado di onorare il proprio debito.

Stessa fortuna all’altra famiglia genovese, che vedrà indietro i suoi risparmi di 25.000 euro per un semplice vizio ?formale? della documentazione, ovvero, le crocette che segnalavano l’inadeguatezza dell’investimento, erano fuori posto. Si legge infatti in sentenza ?che si tratti di un riferimento inadeguato e insufficiente, di un mero adempimento formale da parte della banca, è confermato dal fatto che la crocetta che dovrebbe segnalare in relazione a quale elemento fosse stata ritenuta l’inadeguatezza è stata apposta fuori da ogni spazio a ciò predisposto, ed è riconducibile alla dicitura di cui si è detto solo perché è la più prossima. (??..)
Deve pertanto ritenersi che la banca pur consapevole dell’inadeguatezza dell’operazione, si sia resa inadempiente allo specifico obbligo informativo previsto dalla citata norma?.?.

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