La deroga all’art. 1957 cc contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dai consumatori è vessatoria ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d’ufficio.
Con l’ordinanza del 13.03.2024 il Tribunale di Cagliari ha stabilito che deve essere riconosciuta la sanzione della nullità parziale per la fideiussione che contenga la clausola di deroga alla disciplina codicistica di cui all’art. 1957 c.c.
Pertanto chiunque abbia garantito in qualità di fideiussore un debito altrui, nella realtà soprattutto nei confronti di una banca, sarà liberato qualora la banca stessa non abbia agitato contro il debitore principale nel termine di 6 mesi. Un principio di fondamentale importanza che libera numerosissimi consumatori dal gioco degli istituti di credito.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “I principi espressi in questa importante approdo giurisprudenziale, vanno sicuramente nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Ora la loro applicazione nei giudizi pendenti determinerà verosimilmente la liberazione di migliaia di consumatori del giogo delle banche che sono responsabili di aver creato in materia di fideiussioni una vera e propria intesa restrittiva della concorrenza. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo monzabrianza@codaconslombardia.it o al recapito 0229419096 ”.
Ufficio Stampa: 346/6940183