Sì all’ammissione al gratuito patrocinio anche per la procedura di liquidazione controllata, purché il giudice delegato certifichi la mancanza di attivo per le spese. La disparità di trattamento rispetto alla disciplina del procedimento di liquidazione giudiziale, che è “analogo per struttura e funzioni”, risulta infatti irragionevole.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 121, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 144 del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di liquidazione controllata quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese. Con la stessa decisione è stata dichiarata anche l’illegittimità dell’articolo 146 del medesimo Dpr, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “La legge sul sovraindebitamento rappresenta una speranza viva per i consumatori che, loro malgrado, si sono ritrovati debitori di ingenti somme. Oggi, più che mai, anche grazie alla riforma, i tempi della procedura si sono abbreviati, il ché rende più veloce e snella la procedura. Tutti coloro i quali vivono tale situazione non devono arrendersi, perché c’è la possibilità di ripianare tutto e ripartire.
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