CASSAZIONE E MULTIPROPRIETA’: NON È SUFFICIENTE LA SOLA INDICAZIONE DEL PERIODO DI GODIMENTO DELLA PROPRIETA’ AI FINE DELLA DETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO
IL CONTRATTO DEVE RECARE L’INDICAZIONE DELLA QUOTA NELLA SUA EFFETTIVA MISURA O, COMUNQUE, I CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE MILLESIMALE, PENA LA NULLITA’ DEL CONTRATTO.
CODACONS: ATTENZIONE ALLE TRUFFE ESTIVE SULLE MULTIPROPRIETA’. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER RICEVERE ASSISTENZA E TUTELA.
Una nuova pronuncia della Cassazione statuisce i principi che devono essere rispettati nell’ambito di un contratto di multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti.
Il consumatore dovrà verificare che il contratto preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà contenga tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, con indicazione della quota nella sua effettiva misura o, quanto meno, i criteri per la sua determinazione. La mancanza di tali elementi incide sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. determinando la nullità del contratto.
“Il problema delle multiproprietà torna sempre attuale nel periodo delle vacanze estive costituendo, spesso, delle truffe legalizzate. Non sarà sufficiente la sola indicazione del periodo di godimento della proprietà per la validità del contratto. Scriveteci a info@codaconslombardia.it al fine di ricevere assistenza e consulenza in materia“
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