COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
Lunedì 13 marzo 2023
SEPARAZIONE: CASA VACANZA ASSEGNATA ALLA EX MOGLIE? E’ SBAGLIATO!
L’ASSEGNAZIONE DEVE RIGUARDARE SOLO L’IMMOBILE IN CUI SI E’ SVOLTA LA VITA FAMILIARE IN MODO STABILE E PREVALENTE
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E’ successo che in sede di separazione, il Giudice abbia assegnato all’ex moglie la casa che durante la vita coniugale veniva utilizzata esclusivamente durante i periodi estivi. L’uomo ha deciso di agire in giudizio chiedendo che venisse non revocata ma modificata la decisione del giudice, affinché la casa vacanza rientrasse nella sua disponibilità.
La Suprema Corte, con sentenza n. 14553 del 04.06.2011 ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del marito nei confronti dell’ex moglie, sul presupposto che ai fini dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia quando ancora era unita. L’assegnazione, infatti, risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare. Per queste ragioni, può riguardare soltanto l’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro bene di cui i coniugi avessero disponibilità.
Per informazioni sul tema e per ricevere consigli e informazioni contattate il nostro sportello SOS Codacons divorzi all’indirizzo codacons.sosdivorzi@virgilio.it o al recapito 02.29419096