Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non pagare il mantenimento o l’assegno di divorzio è un reato. Tuttavia il Supremo Collegio ha sentenzia che la pena non deve necessariamente essere quella della reclusione. Questa pronuncia va considerata anche alla luce di un’altra circostanza: non sempre chi non paga il mantenimento o l’assegno commette reato. È il caso dell’uomo che, a causa di un licenziamento improvviso, non può più permettersi di versare alcunché.
Infatti non scatta se il coniuge che non paga non lo fa apposta ma, semplicemente, non è più in grado di far fronte all’obbligo economico, ad esempio perché è nullatenente oppure perché ha perso il lavoro. In casi del genere, mancando il dolo, non sussiste nemmeno il reato.
Anche qualora scattasse l’ipotesi delittuosa, cosa che accade quando l’ex coniuge si sottrae volontariamente al proprio obbligo, la Cassazione ha comunque stabilito che non necessariamente la condanna debba essere quella del carcere.
La legge stabilisce due pene alternative tra loro: la reclusione fino a un anno, la multa fino a 1.032 euro, il Giudice poi deve sempre motivare sulla scelta fra reclusione e pena alternativa. Di conseguenza, chi non paga l’assegno divorzile non deve necessariamente essere condannato al carcere, a meno che il Giudice non ritenga, dandone espressa motivazione in sentenza, che la pena sia adeguata alla condotta.
Peraltro il Giudice, scegliendo tra il carcere e la multa, deve spiegare le ragioni che lo hanno indotto a optare per l’una o per l’altra pena, dovendosi presumibilmente ritenere che il carcere vada bene solamente per l’ex che si è rifiutato per lungo tempo di pagare l’assegno, cioè per colui che ha accumulato molte mensilità arretrate.
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