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Codacons su azioni per morosità canoni locazione

Comunicato Stampa

Cronaca nazionale

Martedì 07.06.2022

MOROSITÀ CANONI LOCAZIONE: NON PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA DALLA PANDEMIA COVID -19!

IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE LOCATO NON PUO’ SOSPENDERE O RIFIUTARE IL PAGAMENTO DEL CANONE.

SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA IL LOCATORE MANTIENE IL DIRITTO A PRETENDERE I CANONI PER L’INTERO AMMONTARE. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER RICEVERE ASSISTENZA E CONSULENZA.

Cronaca Lombardia e Nazionale: In tema di morosità del contratto di locazione da parte dell’inquilino, lo stesso non può in alcun modo sospendere o cessare di pagare i canoni pattuiti adducendo come motivazione la pandemia di Covid -19 o i provvedimenti emergenziali adottati.
Secondo il Tribunale di Roma, sez. VI, 24/01/2022, n.20350, infatti, l’onere da parte dell’inquilino di corrispondere regolarmente i canoni rimane immutato, così come il diritto del locatore di pretenderne il pagamento. In mancanza, il locatore avrà diritto a chiedere lo sfratto per morosità al giudice.
Codacons: “Sono molti i proprietari di appartamenti in affitto in queste situazioni, con inquilini che approfittano della situazione pandemica per non pagare i canoni. Tuttavia, come riconosciuto dai giudici, il diritto del proprietario rimane saldo ed è possibile tutelarlo. Scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza legale in materia”

          Contatti: consulenze@codaconslombardia.it

Ufficio stampa: 346/6940183
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