BUONI POSTALI FRUTTIFERI: IL TRIBUNALE DI MILANO DA RAGIONE AD UN CONSUMATORE CONTRO POSTE ITALIANE S.P.A.
IL CONUMATORE HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL BUONO SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE SUL TITOLO, AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
Finalmente belle notizie per i numerosi risparmiatori che hanno investito il proprio denaro nell’acquisto dei buoni postali fruttiferi dalle Poste Italiane, e che ora presentano i loro titoli all’incasso; il Tribunale di Milano, con una sentenza che farà giurisprudenza ha condannato Poste a rimborsare il buono come da conteggi fatti dall’attore basati sul testo del titolo.
Il tema principale della causa era rappresentato dal modo in cui si sarebbe dovuta calcolare la ritenuta fiscale (pari al 12,5% per i buoni emessi nel 1989) se capitalizzata annualmente al netto degli interessi oppure capitalizzata al lordo tassazione.
Il Tribunale di Milano, a nome del Dott. Tranquillo, Sesta Sezione Civile, accogliendo la tesi attorea ha ritenuto che gli istituti (ritenuta d’imposta e imposta sostitutiva) alla cui applicazione è affidata la tassazione in base alla normativa avente forza di legge impongono di identificare il momento impositivo con quello del pagamento del reddito prodotto dall’investimento (cioè con l’incasso del buono, per quel che qui rileva); occorre quindi procedere al computo dei rendimenti in regime di capitalizzazione composta al lordo della tassazione.
Avete un buono postale fruttifero e volete sapere se le Poste vi hanno liquidato meno del dovuto? Non siete convinti che quanto richiesto da Poste Italiane sia corretto? Contattate il Codacons per avere tutte le informazioni in merito allo 02.29419096 o all’indirizzo info@codaconslombardia.it.
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