Spesso gli ex coniugi si accordano per il trasferimento della proprietà di quella che era un tempo l’abitazione coniugale come alternativa al pagamento degli alimenti da versare mensilmente all’ex o alla prole.
Ma il trasferimento di un immobile vale come mantenimento? Ad esempio, si può intestare la casa al figlio, per non dover pagare l’assegno di mantenimento?
La questione è di particolare interesse, anche perché, di recente, la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito due importanti quesiti di carattere fiscale: 1) i passaggi di proprietà tra coniugi, oggetto di accordo in sede di separazione o divorzio, non sono soggetti all’imposta di registro; 2) la cessione all’ex coniuge dell’immobile acquistato negli ultimi cinque anni non fa venir meno il bonus prima casa di cui si era goduto al momento dell’acquisto.
Atteso che il mantenimento è dovuto solo all’ex coniuge e mai alla convivente, ci si chiede se un accordo rivolto a evitare il pagamento dell’assegno di mantenimento mensile dietro trasferimento della proprietà (o della quota di proprietà) sulla casa del coniuge è valido.La risposta è affermativa.
Si tenga però conto che tale trasferimento non può mai avvenire con la separazione o il divorzio consensuale dinanzi al Comune (ove non sono ammessi patti di trasferimenti di beni) ma solo con il procedimento in tribunale (separazione o divorzio consensuale) o tramite il contratto redatto dagli avvocati (negoziazione assistita).
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