Comunicato Stampa
Cronaca nazionale
Martedì 27 luglio 2021
I SUPREMI GIUDICI DI CASSAZIONE CON ORDINANZA 21247/2021 HANNO FISSATO I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL TFR IN FAVORE DEL CONIUGE SUPERSTITE E QUELLO DIVORZIATO
LA RIPARTIZIONE VA EFFETTUATA TENENDO CONTO NON SOLO DELLA DURATA DEI MATRIMONIO.
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In particolare, la ripartizione del TFR tra coniuge superstite e coniuge divorziato, aventi i requisiti per la relativa pensione, andrà valutata ex art.9 comma 3 legge 898/1970, dando rilevo non sopportare alla durata del matrimonio ma anche al tempo di convivenza stabile ed effettiva precedente con il de cuius.
In particolare, una quota della pensione e degli assegni ad esso spettante sarà attribuita al coniuge divorziato, in possesso dell’assegno divorzile.
“L’ordinanza dei Supremi Giudici apre uno scenario nuovo in materia – annuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – si tratta di un riconoscimento importante da parte della Corte che apre la strada a moltissimi ricorsi. Contattateci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza”