I Supremi Giudici di Cassazione con ordinanza 20866/2021 hanno riconosciuto e ricordato che l’assegno di mantenimento ha funzione solidaristica ma non spetta al coniuge che non dimostra di essere adoperata per cercare un’occupazione o l’abbia lasciata.
Il diritto al mantenimento dovrà essere provato dal coniuge richiedente dimostrando la non colpevolezza della condizione che lo spinge a richiedere aiuto economico dal coniuge.
Grava infatti sul richiedente l’onere di dimostrare di essersi attivato e proposto per trovare un’occupazione, senza rimanere inerte.
“La pronuncia dei Supremi Giudici fissa un principio molto importante in materia di separazione e divorzio – annuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – il mantenimento non può estendersi oltre i criteri di ordinaria diligenza. Contattateci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza sull’argomento“
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