Cronaca Lombardia: con sentenza n. 19565 del 18/09/2020 la Corte di Cassazione, ribaltando il giudizio dato dal Tribunale di Roma, ha sancito la vessatorietà della clausola che prevede in favore dell’agenzia immobiliare una clausola penale pari ad 1/3 del prezzo di vendita in caso di revoca dell’incarico prima della scadenza.
I giudici di Cassazione ripercorrendo la normativa in materia, ricordando il Digs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo – e la normativa europea finalizzati a a tutelare la parte – consumatore – generalmente dotata di minor forza contrattuale di quella del professionista, hanno confermato che incombe sul professionista l’onere probatorio circa la possibilità di confutare la natura presumibilmente vessatoria di una clausola contrattuale.
Nello specifico è necessario dimostrare che la clausola non sia stata unilateralmente predisposta dal professionista, ma che abbia, invece, formato oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti, che deve essere appunto individuale, seria ed effettiva.
Codacons: “Una sentenza decisamente importante che detta principi di tutela del consumatore significativi contro gli abusi dei professionisti – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – e che sottolinea l’enorme importanza che il consumatore presti sempre maggiore attenzione a quanto viene fatto sottoscrivere, altrimenti si rischia di rimanere legati a contratti con clausole palesemente vessatorie nei propri confronti.
La nostra Associazione è a piena disposizione per tutelare i consumatori, e per fornire consulenza ed assistenza legale ai propri iscritti anche in tali frangenti; contattateci per avere supporto”.