COMUNICATO STAMPA
26 aprile 2023
COVID, INCHIESTA BERGAMO: CODACONS CHIEDE SOSPENSIONE DALLE PUBBLICHE FUNZIONI PER BRUSAFERRO, FONTANA E GLI ALTRI INDAGATI
PRESENTATA ISTANZA A MINISTERO SALUTE, ISS, REGIONE LOMBARDIA E PROCURE DI BERGAMO E ROMA
Con una istanza presentata oggi a Ministero della Salute, Iss, Regione Lombardia e Procure della Repubblica di Bergamo e Roma, il Codacons chiede di sospendere da tutte le pubbliche funzioni i soggetti indagati dalla Procura di Bergamo nell’inchiesta sul Covid relativa alla mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. Tra i soggetti per cui si richiede il provvedimento cautelare figurano anche l’attuale presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.
Si legge nell’istanza del Codacons: “la Procura di Bergamo ha chiuso l’inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid. Le accuse contestate a vario titolo sarebbero epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, rifiuto d’atti d’ufficio e falsi. Gli indagati sarebbero diciannove, con diversi nomi noti. Alcuni dei soggetti risultano essere ancora in carica. In particolare, si guardi alla posizione del Prof. Silvio Brusaferro, Giovanni Leonardi, Attilio Fontana che a tutt’oggi rivestono la carica rispettivamente di Presidente dell’ISS, di Segretario generale del Ministero della Salute e di Presidente della Regione Lombardia […] Ai sensi dell’art. 74 del CCNL dell’aria sanità (triennio 2016-2018) il “dirigente può essere sospeso dal servizio con provazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restituzione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001”. Già l’art. 81 del D.P.R. n. 3/1957 prevede la sospensione dalla qualifica – ovvero l’allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei – nel caso in cui un impiegato civile dello Stato abbia posto in essere una negligenza di particolare gravità. La “ratio” sottesa alla disciplina regolante le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego è quella di reprimere i comportamenti dei pubblici dipendenti che arrechino pregiudizio alla dignità delle funzioni esercitate e che possano far temere che queste non vengano espletate correttamente. Non è escluso che, soprattutto in assenza di dimissioni volontarie dall’incarico pubblico di dirigenti di alcuni indagati, si possa configurare un concreto e attuale pericolo di violazione del principio della genuinità della prova, anche al fine di contenere il rischio di inquinamento della stessa. E’ l’osservanza della diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e degli obblighi di fedeltà su di essi gravanti, tale da far sì che possa essere loro irrogata l’applicazione di misure disciplinari, anche di natura meramente cautelare”.
Per tali motivi il Codacons ha chiesto alle autorità competenti di valutare “l’adozione degli atti necessari ai fini della sospensione e/o altro provvedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 55 bis co.8 e 55 ter co.8 del d.lgs.vo 165/2001, ove i soggetti indagati siano a capo e/o dipendenti delle Amministrazioni o passati ad altra pubblica amministrazione”.