COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
Giovedì 5 gennaio 2023
DIVORZIO: L’EX MOGLIE CONVIVE NELLA CASA CONIUGALE A LEI ASSEGNATA E L’EX CONIUGE PRETENDE IL PAGAMENTO DI UN CANONE?
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO DICE NO!
L’EX CONIUGE PROPRIETARIO NON ASSEGNATARIO NON PUÒ VANTARE ALCUNA PRETESA
PER INFORMAZIONI E CONSIGLI CONTATTATE IL NOSTRO SPORTELLO SOS CODACONS DIVORZI CODACONS.SOSDIVORZI@VIRGILIO.IT O AL NUMERO 02/29419096
È noto come l’assegnazione della casa familiare spetti al genitore presso cui vanno a vivere i figli. Un provvedimento atto ad evitare che la prole subisca altri traumi, oltre al disgregamento del nucleo familiare, derivanti dal trasferimento.
Ma cosa succede se l’ex coniuge porta il nuovo compagno a vivere nella casa assegnata dal Giudice? La questione è stata portata all’attenzione della Corte d’Appello di Milano dopo che l’ex marito aveva preteso dal convivente “estraneo” il pagamento di un canone per l’occupazione dell’immobile.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1179/2022 è stata chiara: l’ex moglie – nel caso di specie – può ospitare il nuovo compagno nella casa familiare, e l’ex coniuge proprietario non assegnatario non è legittimato a domandare alcuna indennità di occupazione. Decisione fondata sul presupposto che l’assegnazione comporta automaticamente la perdita del godimento del bene e dunque, anche la facoltà del coniuge assegnatario di disporre dello stesso.
Per informazioni sul tema e per ricevere consigli e informazioni contattate il nostro sportello SOS Codacons divorzi all’indirizzo codacons.sosdivorzi@virgilio.it o al recapito 02.29419096