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COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
30 gennaio 2014
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA NEL CASO DI SCONTRINO (“GRATTA E SOSTA”) SCADUTO: CODACONS, VANNO ANNULLATE TUTTE
BASTA CON LA PRASSI DEI COMUNI DI FAR PAGARE AI CITTADINI MULTE NON DOVUTE
I COMUNI CHE HANNO EMESSO LE MULTE DEVONO PROVVEDERE AD ANNULLARLE D’UFFICIO
Il Codacons interviene per censurare la prassi dei Comuni che emettono multe per divieto di sosta nei confronti dei cittadini che, dopo aver parcheggiato nelle strisce blu e aver comprato il “Gratta e sosta”, lo lasciano scadere.
Il parere ministeriale 25783 del 22 Marzo 2010 conferma ciò che dice anche la legge, in questi casi non si può essere multati per divieto di sosta.
Al massimo il Comune deve chiedere un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare tramite regolamenti comunali.
Lo stesso parere è stato a sua volta confermato e ribadito dal Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi.
Stando infatti alla legge ed anche ad un più recente parere del Ministero (3615 del 5 Luglio 2011), nel momento in cui si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, se il cittadino arriva in ritardo e il tempo indicato è scaduto.
Le multe comminate dai Comuni devono essere annullate d’ufficio, eventualmente inoltrando le richieste alle prefetture competenti per territorio.
Ufficio Stampa: 393/9803854