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Codacons su penale agenzia non dovuta preliminare

COMUNICATO STAMPA

CRONACA LOMBARDIA

MERCOLEDI’ 21 settembre 2022

PENALE NON DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE SE UNA DELLE PARTI NON FIRMA IL PRELIMINARE DI VENDITA’.

PER LA CASSAZIONE È NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE ALLA PARTE INADEMPIENTE DI PAGARE UNA PENALE AL MEDIATORE PARI ALLA PROVVIGIONE NON INCASSATA

CODACONS: “PRINCIPIO SACROSANTO STATUITO DALLA CASSAZIONE. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER RICEVERE ASSISTENZA”.

Con una nuova ordinanza del 19.09.2022 la Corte di Cassazione ha confermato un importante principio, revocando un decreto ingiuntivo emesso a favore di un’agenzia immobiliare e a carico di un promissario acquirente in virtù della vessatoria e della nullità della clausola.

In particolare, è stata dichiarata nulla, in ragione della vessatorietà, la clausola secondo cui il mediatore può trattenere l’importo versato al momento della formulazione della proposta dal promissario acquirente nel momento in cui quest’ultimo decida di tirarsi indietro al momento della firma del contratto preliminare.

La vessatorietà di tale pratica era già nota ma finalmente anche la Cassazione ha confermato questo importante principio – commenta il presidente Codacons Marco Maria Donzelli – Situazioni di questo tipo sono all’ordine del giorno ma esistono tutele. Pertanto, se state vivendo una situazione simile scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza in materia”

Ufficio stampa Codacons Lombardia: 346/6940183

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