COMUNICATO STAMPA
CRONACA IMMOBILIARE
GIOVEDI’ 13.06.2024
CONCLUDE COMPRAVENDITA IMMOBILIARE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI MEDIATORI: “FINTO” MEDIATORE PERDE DIRITTO ALLA PROVVIGIONE.
PER LA CASSAZIONE ISCRIZIONE E’ PRESUPPOSTO INDEROGABILE PER ESERCIZIO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE E PER DIRITTO ALLE PROVVIGIONI.
CODACONS: CASI COME QUESTO SONO MOLTO FREQUENTI. VERIFICATE SEMPRE LA REGOLARE ISCRIZIONE DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VI ASSISTE NELLA COMPRAVENDITA. PER ASSISTENZA CONTATTATECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT
In tema di diritto alle provvigioni del mediatore immobiliare, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un consumatore che era stato assistito nella compravendita di un immobile da un agente immobiliare il quale, successivamente, si scoprì non essere iscritto all’albo dei mediatori, statuendo la non debenza di alcun importo a titolo di provvigione, mancando la prova dell’iscrizione all’albo professionale. Nel caso in questione il “finto” agente aveva richiesta una provvigione di 20.100,00 euro.
A prescindere, infatti, da qualsiasi valutazione sull’attività svolta e sulla conclusione o meno dell’affare, la Corte ha statuito che l’iscrizione all’albo costituisce un presupposto inderogabile per l’esercizio dell’attività di mediazione, con la conseguente nullità del contratto di mediazione eventualmente sottoscritto e il venir meno di qualsiasi diritto alle provvigioni da parte del presunto mediatore.
“Quello della mediazione immobiliare e del ruolo degli agenti immobiliari è un tema complesso che meriterebbe di essere rivisto anche dal punto legislativo – commenta il presidente Codacons Marco Maria Donzelli – le controversie tra consumatori e agenzie sono purtroppo all’ordine del giorno e occorre sempre prestare attenzione a chi ci si rivolge. Verificate sempre la regolare iscrizione dell’agente immobiliare presso il relativo albo della Camera di Commercio e in caso di dubbi o problemi non esitate a contattarci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza.