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Codacons su provvigioni immobiliari

Comunicato stampa 
Cronaca Nazionale 
Venerdì 27 ottobre 2023
 
PROVVIGIONI AGENZIA IMMOBILIARE: NON SONO DOVUTE CON SEMPLICE ACCETTAZIONE PROPOSTA ACQUISTO.
 
PER LA CASSAZIONE È VESSATORIA  CLAUSOLA CHE IMPONE PAGAMENTO PROVVIGIONI PRIMA DEL PRELIMINARE.
 
CODACONS: SENZA CONCLUSIONE DELL’AFFARE NESSUNA PROVVIGIONE. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER ASSISTENZA 
In tema di provvigioni immobiliari, con la recente sentenza n.9612/2023 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto di un consumatore a non versare le provvigioni all’agenzia immobiliare dal momento che, dopo l’accettazione della proposta, non si era giunti alla sottoscrizione del contratto preliminare, non concludendo così l’affare.
 
I giudici hanno precisato che anche l’eventuale inserimento di una clausola che preveda il sorgere del diritto alla provvigione prima della sottoscrizione del preliminare è da ritenersi vessatoria e quindi nulla, in quanto farebbe sorgere uno squilibrio contrattuale tra le parti
 
“Il tema delle provvigioni immobiliari è sempre molto delicato ma la pronuncia della cassazione è chiara- commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – occorre sempre verificare le clausole inserite nei contratti, ricordando che il diritto alla provvigione sorge solo con la conclusione dell’affare. 
Se state affrontando una situazione simile scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza in materia”

Ufficio Stampa Codacons Lombardia: 346/6940183 (whatsapp) – 0229419096

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