PROVVIGIONE DEL MEDIATORE IMMOBILIARE: PER LA CASSAZIONE LA PROPOSTA D’ACQUISTO NON REGISTRATA NON RAPPRESENTA UN VINCOLO GIURIDICO E, PERTANTO, ESCLUDE IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DA PARTE DELL’AGENTE!
PER I GIUDICI LA NASCITA DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE RICHIEDE PERLOMENO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE.
Con la recentissima ordinanza n. 2385/23 del 26.01.2023 la Corte di Cassazione ha risolto un importante quesito relativo alla questione se, in caso di revoca della proposta di acquisto non registrata, spetti ugualmente la provvigione all’agente immobiliare. Nello specifico, i Supremi Giudici hanno riconosciuto che la proposta d’acquisto, quando non registrato, non rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico, escludendo, pertanto, il sorgere del diritto alla provvigione.
La proposta di acquisto è stata, quindi, valutata come semplice atto costitutivo di un vincolo finalizzato alla fase successiva di conclusione dell’affare – che si concretizza con la sottoscrizione di un contratto preliminare o del definitivo – incapace di creare quel vincolo giuridico richiesto per la nascita del diritto alla provvigione.
“Sono diverse le segnalazioni di agenzie che chiedono il pagamento di provvigioni anche quando non dovute per legge, come nel caso di revoca della proposta di acquisto – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – Prestate sempre attenzione alle clausole presenti nei moduli di conferimento degli incarichi di mediazione e, in caso di dubbi, scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza in materia”
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