‘Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022′
Cronaca Giudiziaria: Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza 2895 del 2024 del primo luglio 2024, ha confermato il diritto del viaggiatore di ottenere la compensazione pecuniaria nel caso di ritardo del volo aereo.
Secondo il Giudice nel caso specifico non sussisterebbero dubbi sull’inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo da parte del vettore con conseguente diritto alla compensazione pecuniaria stabilita dall’art. 7 Reg. UE cit., prevista per il semplice fatto della ritardata partenza, costituendo un danno in re ipsa, non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze se non quella di aver acquistato un biglietto per un volo con orario ritardato ed essendo la responsabilità del vettore presunta iuris tantum, salvo la prova liberatoria che il ritardo è stato causato “da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Anche voi avete avuto un ritardo o una cancellazione del volo aereo?
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