COMUNICATO STAMPA
Cronaca Milano
Lunedì 11 Aprile 2022
LE SPESE DEVONO ESSERE RESE NOTE AL CONSUMATORE AL MOMENTO DELLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OFFERTA E IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
CODACONS: PRONUNCIA FONDAMENTALE A TUTELA DI TUTTI GLI UTENTI E CONSUMATORI. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER RICEVERE ASSISTENZA
La Corte di Cassazione con
sentenza n. 10039/2022, confermando quanto stabilito dai giudici di merito, ha statuito il principio per il quale le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico, a partire dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni, non sono più dovute, fatte salve le spese giustificate dai costi dell’operatore.
A tal proposito, il
decreto 7/2007 statuisce che le spese “
sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.”
“
La pronuncia della Cassazione ha fissato un importante principio a tutela di tutti i consumatori – commenta il presidente dell’associazione Marco Donzelli –
finalmente è stato riconosciuto l’obbligo di chiara informazione. Scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza in materia”.
Ufficio Stampa Codacons Lombardia: 346/6940183