LA CORTE DI CASSAZIONE HA CHIARITO IL QUESITO SE GLI EREDI DELL’INTESTATARIO DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI POSSONO RISCUOTERE IL VALORE DEGLI STESSI.
IN MATERIA DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI COINTESTATI E RECANTI CLAUSOLA “PARI FACOLTÀ DI RIMBORSO”, IN CASO DI MORTE DI UNO DEI COINTESTATARI, CIASCUN SUPERSTITE È LEGITTIMATO AD OTTENERE IL RIMBORSO DELL’INTERA SOMMA PORTATA DAL DOCUMENTO.
La Corte di Cassazione civile, sez. VI con ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280 ha statuito un importante principio in tema di riscossione dei buoni fruttiferi postali in caso di morte dell’intestatario.
In particolare, la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei cointestatari consente a ciascun cointestatario, in caso di decesso dell’altro, di chiederne il pagamento per l’intero, laddove vi sia apposta la suddetta clausola.
“Quanto statuito dalla Suprema Corte, in applicazione anche del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, rappresenta un importante riconoscimento in tema di successione nel diritto di riscossione dei buoni fruttiferi – commenta il presidente dell’associazione Marco Maria Donzelli – pertanto ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento. Pertanto – conclude il presidente – scriveteci a info@codaconslombardia.itper ricevere assistenza e tutela legale in materia”
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