COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lecco
Martedì 10 luglio 2018
INTOSSICAZIONE ETILICA PER UN MINORENNE SUL LUNGOLAGO
LEGGE 30/03/2001, N. 125 ALL’ART. 14 TER PREVEDE CHE CHIUNQUE VENDA BEVANDE ALCOLICHE ABBIA L’OBBLIGO DI CHIEDERE ALL’ACQUIRENTE, ALL’ATTO DELL’ACQUISTO, L’ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
CODACONS DIFFIDA IL COMUNE DI LECCO: SERVONO MAGGIORI CONTROLLI SUL LUNGOLAGO NELL’AREA DEI LOCALI NOTTURNI. AI MINORENNI NON DEVONO ESSERE VENDUTE BEVANDE ALCOLICHE
Un minorenne è stato soccorso da un’ambulanza sul lungolago all’altezza di via Don Luigi Monza nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente quando è stato trasferito al Pronto Soccorso intorno alle 3 di notte era già in Codice Verde.
In Italia con la Legge 30/03/2001 n. 125 all’art. 14 ter vige il divieto di somministrazione e vendita di bevande ai minori di anni diciotto; l’art. 14 ter prevede che chiunque venda bevande alcoliche abbia l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Qualora queste precauzioni non vengano rispettate e all’infuori dei casi in cui il comportamento non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta, inoltre, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività lavorativa per tre mesi.
Codacons diffida il Comune di Lecco: “Servono maggiori controlli sul lungolago nell’area dei locali notturni. Bisogna monitorare la vendita di sostanze alcoliche per evitare che vengano vendute ai minori degli anni diciotto”.
Ufficio Stampa: 393/9803854