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Codacons su truffa “sim swap fraud” tutela consumatori

Comunicato Stampa

Cronaca Nazionale

Martedì 8 Giugno 2021

PRELIEVI FRAUDOLENTI CON TRUFFA “SIM SWAP FRAUD”: PER L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO IL CORRENTISTA DEVE ESSERE INTERAMENTE RIMBORSATO

DECISIONE DELL’8 APRILE 2021 (COLLEGIO DI NAPOLI): LA BANCA DEVE RIMBORSARE INTERAMENTE I PRELIEVI FRAUDOLENTI

CODACONS: NECESSARIO CONOSCERE I PROPRI DIRITTI, SE VOLETE ASSISTENZA LEGALE CONTATTATECI: consulenze@codaconslombardia.it

Cronaca Nazionale: Importantissima e recentissima Decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla cosiddetta truffa “sim swap fraud”. Si tratta di una truffa nella quale ignoti malfattori si appropriavano abusivamente di una SIM in possesso del correntista per porre in essere alcune operazioni tramite il servizio home banking.
Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario e Finanziario ha accolto il ricorso proposto da parte di una consumatrice che riteneva di essere stata vittima di sim swap fraud. Difatti, dopo aver notato un malfunzionamento del proprio cellulare, parte ricorrente si rivolgeva al gestore telefonico che provvedeva alla sostituzione della sim ritenuta malfunzionante.
Nello stesso lasso di tempo, tuttavia, venivano eseguiti bonifici per un valore complessivo pari ad € 8.000, avvalendosi della OTP ricevuta grazie all’abusivo impossessamento di una SIM associata al numero telefonico.

Sim swap fraud: puoi richiedere il rimborso completo

Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario: “A fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs n. 218/2017.”
Il Collegio ha rilevato che il sistema di autenticazione adottato dall’intermediario non è adeguato, ai fini della definizione delle responsabilità tra le parti, in quanto viene utilizzato lo stesso canale, potenzialmente compromesso, sul quale il cliente ha già ricevuto l’OTP dispositiva.
Così, l’intermediario, nel caso di sospetta frode, dovrebbe adottare altre misure che assicurino un effettivo controllo dell’identità del soggetto che ha eseguito l’operazione attraverso un fattore aggiuntivo indipendente da quelli già utilizzati per la sua autenticazione.
Ulteriormente secondo l’Arbitro, “la circostanza che l’intermediario si avvalga di una modalità di autenticazione, che affida parzialmente a terzi soggetti la procedura che conduce all’esecuzione delle operazioni di pagamento, induce a ritenere pur sempre ascrivibile la riscontrata “vulnerabilità” della procedura all’organizzazione d’impresa dell’intermediario e, dunque, al rischio tipico dell’attività, anche alla luce del richiamato orientamento di questo Arbitro”.

Le dichiarazioni di Codacons

Codacons: “Decisione importantissima dell’Arbitro Bancario Finanziario, che in conclusione ha sancito il diritto del ricorrente alla restituzione integrale delle somme fraudolentemente prelevate dal proprio conto corrente.  Necessario agire subito, al fine di aver tutela dei propri diritti; la nostra Associazione è a disposizione di tutti i consumatori che si iscrivono, tramite il proprio canale dedicato consulenze@codaconslombardia.it o al numero telefonico 02/29419096.”
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Ufficio Stampa: 3466940183
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