COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
Venerdì 6 Agosto 2021
VIAGGIO CANCELLATO PER COVID: LA SCELTA TRA RIMBORSO E VOUCHER SPETTA AI PASSEGGERI
LA COMPAGNIA AEREA DEVE RIMBORSARE IL PASSEGGERO CHE RIFIUTI IL VOUCHER E CHIEDA IL RIMBORSO, A STABILIRLO E’ IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
CODACONS: “FINALMENTE UNA SENTENZA A TUTELA DEI PASSEGGERI DEL TRASPORTO AEREO”. SE VOLETE RICEVERE ASSISTENZA LEGALE CONTATTATECI AL N.0229408196 OPPURE SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT
Cronaca Lombardia: ha fatto molto discutere la normativa emergenziale italiana quando ha invitato i viaggiatori ad accontentarsi di un voucher in luogo del rimborso del pacchetto turistico o del biglietto acquistato e non utilizzato, a causa della pandemia. È, ben noto che, nonostante gli avvertimenti dell’Antitrust, la raccomandazione della Commissione Europea e i procedimenti di infrazione avviati, il decreto “Cura Italia”, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, abbia consentito agli operatori del turismo e alle compagnie aeree di assolvere i propri obblighi di rimborso offrendo un voucher della durata di dodici mesi. E ciò a prescindere dalla volontà del consumatore di voler invece ottenere il rimborso in denaro del prezzo pagato.
Alla luce di ciò, la recentissima sentenza n. 858/2021 con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha stabilito che spetta al passeggero del volo aereo il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e il voucher, sembra destinata a porsi quale importante precedente giurisprudenziale.
Nel caso di specie, un avvocato aveva richiesto alla compagnia aerea il rimborso dei biglietti aerei (andata e ritorno), prenotati prima dello scoppiare dell’emergenza sanitaria. A fronte della richiesta la compagnia aveva comunicato all’avvocato di poter beneficiare di un voucher pari all’importo speso e valido per un anno dall’emissione, salvo poi eclissarsi a seguito dei nuovi contatti da parte dell’aspirante viaggiatore. Un atteggiamento che ha spinto l’avvocato ad adire il Giudice di Pace competente al fine ottenere il rimborso integrale dei biglietti.
Nello specifico, secondo il viaggiatore il diritto ad ottenere il rimborso integrale in forma pecuniaria doveva essergli riconosciuto sia ai sensi dell’art. 1463 c.c. sia in virtù della normativa comunitaria.
Gli artt. 5 e 8 del Reg. CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo, in particolare, riconoscono il rimborso pieno del biglietto non fruito per causa non imputabile al passeggero.
Tale argomentazione è stata condivisa dal Giudice adito il quale ha colto l’occasione per evidenziare che, sebbene il noto decreto Cura Italia abbia consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, il regolamento comunitario n. 261 del 2004 stabilisce, invece, che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher. Ne deriva che, stante la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale, debba ritenersi dovuto il rimborso in denaro richiesto dal consumatore.
“Spetta al passeggero il rimborso in denaro non il voucher! – afferma il Presidente del Codacons Marco Donzelli”.
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