Site icon Codacons Lombardia

CONDANNATI UN CARDINALE E UN DIRIGENTE DI RADIO VATICANA

Il Codacons rende nota la motivazione della condanna a 10 giorni di arresto del Cardinale Roberto Tucci e di Pasquale Borgomeo, per la nota vicenda di Radio Vaticana.

Il Tribunale di Roma , nelle 50 pagine di motivazione, spiega innanzitutto la applicabilità dell`art. 674 del codice penale al caso delle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne di Cesano: “ ? l`art. 674 recita testualmente:?chiunque getta o versa, in luogo pubblico di transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti della legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro?.

?La Suprema Corte, con esclusione di una sola pronuncia e dunque con orientamento del tutto prevalente, ha ritenuto sussumibile nella fattispecie legale in cui all’art.674 c.p. il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche di origine artificiale“.

La sentenza poi passa in rassegna le prove dei disagi – su cui ora è in corso una indagine per omicidio colposo presso lo stesso Tribunale – e così espone: “ ..il teste Guerriero tecnico responsabile dell’ARPA Lazio, ha riferito di aver compiuto rilevazioni e misurazioni dei valori delle emissioni derivanti dalle trasmissioni radiofoniche di cui è processo ed ha riferito che ogni misurazione i tecnici erano seguiti dai comitati di quartiere formati appunto dai residenti della zona circostante che segnalavano?disfunzioni? quali aperture di cancelli automatici senza telecomando, cambio di programmi televisivi e radiofonici, ?antifurti che suonavano all”improvviso?.

La teste Centioni dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente per territorio, ha confermato che l’ufficio si era occupato del problema delle onde elettromagnetiche già dal 1994, in particolare per ciò che riguardava la sussistenza di eventuali pericoli per la salute delle persone; che erano stati segnalati dagli abitanti (anche attraverso esposti) vari disturbi di apparecchi domestici?.

Tali essendo le risultanze dibattimentali, non appare revocabile in dubbio che la Emittente Vaticana attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche abbia arrecato disturbi e disagi,giuridicamente rilevanti, ad un numero indeterminato di persone e ciò sia nella sfera individuale che nella vita di relazione: afferma la Corta Suprema che per ? molestia alle persone? deve intendersi la menomazione del godimento spettante al titolare del diritto ?..sicchè molesto sarà ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo alla persona umana, turbandone il modo di vivere quotidiano..? (cfr. Cass. 4 luglio 1986, Di Leo in Riv. Pen. 1987, 437)

“Deve inoltre osservarsi che nella fattispecie in esame ed alla luce della ampia istruttoria dibattimentale esperita risulta provata- in verità, più che la astratta attitudine a violentare persone attraverso le onde elettromagnetiche da parte degli impianti di Radio Vaticana- la sussistenza di rilevanti molestie in concreto arrecate alle persone residenti nella zona circostante in modo permanente fino al 1999, per ciò che rileva in questa sede in virtù della odierna constatazione, a prescindere dall’avvenuto ( o accertato) superamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche??

Ma la sentenza è molto importante – ha dichiarato il presidente del CODACONS avv. Carlo Rienzi ? perché attribuisce un risarcimento oltre che alle singole famiglie anche alle associazioni esponenziali degli interessi diffusi come il CODACONS così motivando: “Ciò premesso, il diritto a vivere in un ambiente salubre( cfr. già Cass. S.U: 6 ottobre 1979 n. 5172) è diritto assoluto e, sotto il profilo , del tutto condivisibile appare l’orientamento espresso dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. 1 ottobre 1996, Locatelli in G.D: 97, I, 62) che ha specificato il danno ambientale non consiste solo in una ? compromissione dell’ambiente? in violazione di leggi ambientali, ma anche contestualmente in una ?offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale?; afferma ancora la Cassazione nella pronuncia da ultimo citata che proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione alla costituzione di parte civile spetta non solo ai soggetti pubblici, enti territoriali, ma anche alla singola persona o associata ed anche alle associazioni di protezione dell’ambiente di carattere locale ( non riconosciute ai sensi dell’ art. 13 L. 349/86) che abbiamo dato prova di continuità dell’azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo?? “?a sua volta l’art.9 del d. leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le associazioni di protezione ambientale di cui l’art. 13 L. 349 del 1986 ( associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, come individuate con Decreto dal Ministero dell’ambiente) possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune o alla provincia ed in conseguenza del danno ambientale, spettando peraltro l’eventuale risarcimento all’ente sostituito ed essendo invece le spese liquidate in favore o in danno dell’associazione.

Le ultime disposizioni citate consentono di affermare la legittimazione del Codacons, che ha ottenuto il riconoscimento suddetto con D.M. 17 ottobre 1995 ( cfr. Decreto prodotto all’atto della costituzione) ad agire in sede civile nei confronti degli imputati sostituendosi al Comune di Roma al fine di ottenere il risarcimento del danno in favore dell`ente sostituito“.

Di qui la storica condanna dei dirigenti della Radio a 10 gg di arresto e a risarcire i danni sia alle famiglie che al Codacons.

Exit mobile version