Iniziano i saldi. Dopo le esperienze negative avute con l’euro, fatte di arrotondamenti ed aumenti ingiustificati, questa è un’occasione da non perdere per i commercianti. Un fallimento, anche in questa circostanza, avrebbe ripercussioni negative sui consumi già stagnanti.
Per questo si spera che i prezzi vengano abbassati significativamente e che i consumatori possano trovare nei negozi occasioni vere, con un buon rapporto qualità-prezzo.
Soprattutto correttezza e buona fede.
Perché ad esempio non si sono pubblicizzate le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 24 del 2/02/2002 (che recepisce la Direttiva Europea sui difetti di conformità che eventualmente si manifestano sui prodotti acquistati) . L’Intesa dei Consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) presenta il decalogo aggiornato con le ultime norme di riferimento e le vecchie, ma sempre valide, regole d’oro per fare buoni affari, districarsi nella selva dei saldi e prevenire i sempre possibili trabocchetti:
- Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Ma la grande novità è che non c’è più bisogno, come stabilito dall’art. 1495 del cod. civ., di denunziare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il D.lgs n. 114/1998 ha stabilito, infatti, che il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
- Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ?Saldo? deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. Infatti, l’art. 15 del D.lgs n. 114/1998 stabilisce che ?le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.? Gli articoli vecchi non stanno rischiando un forte deprezzamento, perché sono ormai andati fuori moda e dunque sono già deprezzati. Diffidate degli sconti superiori al 50%: spesso nascondono merce non proprio nuova.
- Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.
- Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce. Diffidate dei marchi molto simili a quelli noti. Verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che vi verrà presentato in negozio. La merce ?vecchia? offerta in saldo deve essere separata dalla nuova.
- Pubblicità. Ricordate che sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; il prezzo deve essere inoltre esposto ?in modo chiaro e ben leggibile? (Dlg n. 114/98). I messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore.
- Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati. Controllare attentamente l’etichetta e la taglia.
- Consigli per gli acquisti. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti, ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Meglio se avete tenuto d’occhio un capo e/o una merce annotando il vecchio prezzo.
- Negozi. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce ?vecchia? offerta in saldo deve comunque essere separata dalla ?nuova?.
- Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi.
- Fregature. Se pensate di essere stati raggirati rivolgetevi ad una delle associazioni dell’Intesa, all’Ufficio Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.